Art. 7 
 
                         Obblighi dei comuni 
 
  1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto  stabilito
all'art. 6, comma 1, lettera c). 
  2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu  entro
il mese successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento
di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della
specie, denominazione e numerazione civica di  una  o  piu'  aree  di
circolazione,  secondo  le   modalita'   stabilite   dall'Istat   con
istruzioni tecniche. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  attivazione  dell'Anncsu  di  cui
all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito  delle  attivita'
di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.