Art. 8 Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni 1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria competenza, attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai comuni i seguenti servizi: a) comunicazione e modifica del responsabile; b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario; c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio stradario ed indirizzario; d) verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat; e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati. 2. I servizi di cui al comma 1 comprendono il servizio per l'interoperabilita' tra l'Anncsu e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.