Art. 8 
 
           Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  gestione  dei  dati  di   propria
competenza, attraverso l'Anncsu sono resi  disponibili  ai  comuni  i
seguenti servizi: 
    a) comunicazione e modifica del responsabile; 
    b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario; 
    c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei  dati  del  proprio
stradario ed indirizzario; 
    d) verifica della rispondenza di indirizzi ai  requisiti  tecnici
stabiliti dall'Istat; 
    e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati. 
  2. I servizi  di  cui  al  comma  1  comprendono  il  servizio  per
l'interoperabilita' tra l'Anncsu  e  le  banche  dati  comunali,  nel
rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.