Art. 9 
 
                    Servizi di accesso all'Anncsu 
 
  1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili  ai  soggetti  di  cui
all'art. 10 i seguenti servizi: 
    a) consultazione ed estrazione di dati; 
    b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli  contenuti
nell'Anncsu; 
    c)  verifica  della  rispondenza  degli  indirizzi  ai  requisiti
tecnici stabiliti dall'Istat. 
  2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' e  tempi
di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu,  dandone
comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.