IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto il regime  di  aiuto  n.  SA.40950,  registrato  in  data  13
febbraio 2015, inerente all'intervento  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile in favore  di  grandi  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
nell'ambito  di  specifiche  tematiche  rilevanti  per   l'«industria
sostenibile»,  attuato  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  283  del  5  dicembre  2014,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regime  di  aiuto  n.  SA.40951,  registrato  in  data  13
febbraio 2015, inerente all'intervento  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca  e  sviluppo  nel
settore delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione
elettroniche  e  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale   italiana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  282
del 4 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, l'art.  25  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo del 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20  dicembre  2013,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e
la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006  del
Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'Accordo  di
partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  al  paragrafo  1  individua
quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione (obiettivo tematico 1); 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della  Commissione  europea  C(2014)  8021  final,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015  e  modificato  con  decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; 
  Visto, in particolare, l'Asse  I  -  Innovazione,  Azione  1.1.3  -
Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la
sperimentazione e l'adozione di soluzioni  innovative  nei  processi,
nei prodotti e nelle formule  organizzative,  nonche'  attraverso  il
finanziamento dell'industrializzazione dei risultati  della  ricerca,
del  sopra  richiamato  Programma  operativo  nazionale  «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR; 
  Visto, inoltre, l'Asse I - Innovazione,  Azione  1.1.4  -  Sostegno
alle attivita' collaborative di R  &  S  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie sostenibili,  di  nuovi  prodotti  e  servizi,  del  sopra
richiamato Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di  specializzazione  intelligente,  intesa  come
strategia di innovazione  nazionale  che  individua  specifiche  aree
tematiche  prioritarie  di  intervento  che  riflettono  un   elevato
potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento  competitivo,
in grado di  rispondere  alle  opportunita'  emergenti  e  ai  futuri
sviluppi del mercato; 
  Vista la nota della Commissione europea ARES (2016) n. 1730825  del
12  aprile  2016,  con  la  quale  la  Commissione   europea   valuta
soddisfatta  la  condizionalita'  ex   ante   1.1   dell'Accordo   di
partenariato  «esistenza  di  una   strategia   di   specializzazione
intelligente nazionale»; 
  Considerato  che  la  Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente rappresenta, in base a quanto previsto  dall'Accordo  di
partenariato per l'Italia, il  quadro  strategico  esclusivo  per  il
disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche  di  ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo
tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra  citato  regolamento  (UE)  n.
1301/2013; 
  Considerato che, ai fini  della  definizione  dei  piani  attuativi
della  Strategia  nazionale  di  specializzazione  intelligente,   la
Strategia  stessa  prevede,  lungo  tutto  l'arco  del   periodo   di
programmazione 2014-2020, l'aggiornamento del  processo  di  scoperta
imprenditoriale che ha portato  alla  individuazione  delle  aree  di
specializzazione  nazionali  e  delle  traiettorie  tecnologiche   di
sviluppo a priorita' nazionale; 
  Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta  Azione
1.1.3 del Programma operativo nazionale  «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020  FESR,  di  definire  particolari  modalita'  e  procedure,
rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese
e dei territori interessati, per attuare uno o piu' bandi  in  favore
di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo   negli   ambiti   tecnologici
identificati  dal  programma  quadro   di   ricerca   e   innovazione
(2014-2020)  -  Orizzonte   2020,   riguardanti   unita'   produttive
localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate  (Basilicata,
Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia)  ai  sensi  della   normativa
comunitaria; 
  Considerato che, nelle more  dell'istituzione  e  dell'avvio  delle
attivita' dei Gruppi di lavoro  tematici  previsti  dalla  governance
della  Strategia  nazionale  di  specializzazione  intelligente,  gli
interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui  gli  interventi  di
cui  all'Azione  1.1.3  e  all'Azione  1.1.4,  nel  caso  di  ricerca
collaborativa,  del  Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e
competitivita'»  2014-2020  FESR,  contribuiscono  ad  aggiornare  il
processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di giungere  a  una
piu' puntuale definizione delle traiettorie tecnologiche di  sviluppo
a priorita'  nazionale,  sulla  base  dei  contenuti  delle  proposte
progettuali presentate; 
  Visto, altresi', l'art. 68 del sopra  citato  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, recante disposizioni inerenti  al  finanziamento  a  tasso
forfettario dei costi indiretti e  dei  costi  per  il  personale  in
materia  di  sovvenzioni  e  di  assistenza   rimborsabile,   e,   in
particolare,  il  paragrafo  1,  lettera  c),  che  prevede,  laddove
l'esecuzione di un'operazione dia  origine  a  costi  indiretti,  che
questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un  tasso
forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato  su  metodi
esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili  nelle  politiche
dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in  materia
di partecipazione e diffusione nell'ambito del  programma  quadro  di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1906/2006,  e,  in  particolare,  l'art.  29  che
prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando
un tasso forfettario del 25 per cento del totale  dei  costi  diretti
ammissibili; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, e, in particolare, l'art.  20  che  prevede  che  i
costi indiretti possano essere calcolati mediante  l'applicazione  di
un tasso forfettario stabilito conformemente all'art.  29,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni  o
alcuni progetti facenti parti  di  operazioni  tra  le  quali  quelle
sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060  a
065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1  dell'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione,  del  7
marzo  2014,  e  attuate  nell'ambito  di  una  delle  priorita'   di
investimento previste dall'art. 5, paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),
paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4,
lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che
istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio
legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Considerata  l'esigenza  di  favorire,   nell'attuale   congiuntura
economica, la competitivita' dell'intero sistema paese attraverso  un
intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative
che comportino significativi avanzamenti tecnologici e, al  contempo,
di focalizzare  il  campo  di  intervento  su  specifiche  tecnologie
abilitanti fondamentali (KETs), riguardanti anche le ICT, cosi'  come
definite nell'ambito del programma quadro comunitario  di  ricerca  e
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, ritenute la chiave di volta
per realizzare lo  sviluppo  continuo  e  sostenibile  dell'attivita'
delle imprese industriali; 
  Considerato,   altresi',   sempre   al   fine   di   una   maggiore
concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il
presente  intervento  a  progetti  di   rilevante   dimensione,   che
richiedono maggiori garanzie  in  termini  di  strutturazione,  anche
finanziaria, e meglio rispondono alle strategie di ricerca e sviluppo
per il conseguimento dei risultati attesi; 
  Ritenuto che per il raggiungimento  delle  predette  finalita'  sia
necessario un intervento di  adeguata  selettivita',  che  contemperi
l'esigenza di un'elevata qualita' delle proposte  con  l'opportunita'
di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre
alle  imprese  industriali  anche  centri  di  ricerca,  e  che  tale
intervento  possa  essere  coerentemente   realizzato   mediante   la
procedura negoziale di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    d) «soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    e) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 
    f) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
l del Regolamento GBER; 
    h) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229
del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.
4; 
    i) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    l) «Programma Horizon 2020»: il programma  quadro  di  ricerca  e
innovazione di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; 
    m) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma
Horizon 2020, riportate, con riferimento a ciascuno degli  interventi
agevolativi  previsti  dal  presente  decreto,  nell'allegato  n.  1,
riconducibili  alle  aree  tematiche  individuate   dalla   Strategia
nazionale  di  specializzazione  intelligente  e  caratterizzate   da
multidisciplinarieta' (attraversano numerose aree tecnologiche) e  da
un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata  intensita'
di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi,  a  consistenti
spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse
sono ritenute fondamentali per la crescita e  l'occupazione,  poiche'
sviluppano   soluzioni   o   miglioramenti   tecnologici   attraverso
esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema  produttivo,
e hanno la capacita' di innovare i processi, i prodotti e  i  servizi
in tutti i settori economici; 
    n) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    p) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    q)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di Organismo di ricerca; 
    r) «spin-off»: una societa' di capitali il cui capitale  sociale,
alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' detenuto
per almeno il 30 per cento da un organismo di  ricerca  e  che,  alla
stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati; 
    s) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati.