Art. 10 
 
 
                       Decreto di concessione 
 
  1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della  proposta  del
soggetto gestore di concessione  delle  agevolazioni,  il  Ministero,
tenuto conto delle risorse disponibili, concede le  agevolazioni  con
apposito decreto e  lo  trasmette  al  soggetto  beneficiario  ovvero
esclusivamente al soggetto capofila nel caso di  progetti  congiunti.
Il  soggetto  beneficiario  ovvero  il  soggetto  capofila  provvede,
entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione,  pena
la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto
debitamente sottoscritto per accettazione inviandone  contestualmente
una copia al soggetto gestore. Nel  caso  di  progetti  congiunti  il
decreto  di  concessione  e'  sottoscritto  da   tutti   i   soggetti
proponenti. In caso di progetti congiunti, il soggetto capofila  deve
trasmettere, nei termini di cui sopra e qualora non lo abbia allegato
alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto  pubblico
o scrittura privata autenticata. 
  2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati  le  spese  ed  i
costi  ritenuti   ammissibili,   la   forma   e   l'ammontare   delle
agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche  in  ordine
agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del  progetto,  la
data  entro  la  quale  presentare  la  richiesta   obbligatoria   di
erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 11, comma  1,  gli
adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, il piano  di
restituzione  delle  quote  di  preammortamento  e  ammortamento  del
finanziamento agevolato,  nonche'  le  condizioni  di  revoca  o  per
l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di  penali  in
caso di inadempienza. 
  3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il
decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica
individuale e alla successiva valutazione da parte della  Commissione
europea, secondo quanto  previsto  dalla  disciplina  comunitaria  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e
innovazione.