Art. 10 Decreto di concessione 1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione e' sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. In caso di progetti congiunti, il soggetto capofila deve trasmettere, nei termini di cui sopra e qualora non lo abbia allegato alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati le spese ed i costi ritenuti ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 11, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonche' le condizioni di revoca o per l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza. 3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.