Art. 11 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal
soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a
saldo. Le  richieste  di  erogazione  per  stato  d'avanzamento  sono
facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla
durata del progetto indicata  nel  decreto  di  concessione,  che  e'
obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della  spesa
ammessa e  deve  essere  presentata  entro  il  secondo  mese  solare
successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni
concesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f). 
  2.  In  alternativa  alle  modalita'  di  cui  al   comma   1,   il
finanziamento  agevolato  puo'  essere  erogato,  su  richiesta   del
soggetto  beneficiario,  a  titolo  di  anticipazione,  in   un'unica
soluzione, previa presentazione di fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono  definite  con  il
decreto di cui all'art. 7, comma 1. In alternativa alla presentazione
delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi  dello  strumento
di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015
citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con
una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella  misura  e
secondo le modalita' di versamento definite con il  provvedimento  di
cui all'art. 7, comma 1. 
  3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve
essere  presentata  entro  3  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h). 
  4. Per il contributo diretto alla  spesa,  l'ammontare  complessivo
delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento  lavori  non  puo'
superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso,  al  netto
dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 4.  Il  residuo
10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo  stato  di
avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato  a
saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 13. 
  5.  Le   erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali
richieste di integrazione della documentazione presentata,  entro  60
giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento  e  della  relativa
documentazione, fatta salva l'erogazione a  saldo,  che  e'  disposta
entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione  finale  di
spesa al fine di consentire lo svolgimento  delle  verifiche  di  cui
all'art. 13, comma 3 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione
di  ciascun  progetto  e  l'adozione  del  decreto   di   concessione
definitiva di cui all'art. 13, comma 3. 
  6. Il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme necessarie
per le erogazioni  di  cui  al  presente  articolo,  sulla  base  del
relativo fabbisogno. 
  7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione  delle  richieste
di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a  carico  del
Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art.  7,
comma l. 
  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta  di
erogazione, il Soggetto gestore provvede a: 
    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto
previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; 
    d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di  cui  all'art.
6, comma 11; 
    e)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti
ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    h) calcolare le agevolazioni spettanti; 
    i) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,
una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 2; 
    l) richiedere al Ministero ed erogare le quote  di  agevolazioni,
come determinate ai sensi del presente articolo.