Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che e' obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f). 2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, il finanziamento agevolato puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h). 4. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 4. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 13. 5. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo, che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitiva di cui all'art. 13, comma 3. 6. Il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. 7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma l. 8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a: a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati; c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 11; e) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; h) calcolare le agevolazioni spettanti; i) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 2; l) richiedere al Ministero ed erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.