Art. 12 
 
 
                             Variazioni 
 
  l. Le variazioni ai progetti di ricerca e  sviluppo  devono  essere
tempestivamente comunicate al soggetto gestore  con  una  argomentata
relazione corredata di idonea documentazione. 
  2.  Relativamente  alle   variazioni   conseguenti   a   operazioni
societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo,  dell'attivita',  ovvero
relative agli obiettivi  del  progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  il
soggetto  gestore  procede,  nel   termine   di trenta   giorni   dal
ricevimento  della  comunicazione  di  variazione,   alle   opportune
verifiche  e  valutazioni,  nonche'  alle  conseguenti  proposte   al
Ministero  al  fine  dell'espressione  da   parte   di   quest'ultimo
dell'eventuale assenso. 
  3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al  comma  2  non
siano state assentite dal Ministero,  il  soggetto  gestore  sospende
l'erogazione delle agevolazioni. 
  4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale  modifica  della
tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore  che,
in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal  ricevimento
della comunicazione di  variazione  il  soggetto  beneficiario  e  il
Ministero,   procedendo   alla   regolare   prosecuzione    dell'iter
agevolativo.