Art. 13 
 
 
                  Verifiche, controlli ed ispezioni 
 
  1. Il soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui  all'art.  11,
comma 1, e prima dell'erogazione stessa,  effettua  una  verifica  in
loco di natura tecnica sullo stato  di  attuazione  del  progetto  di
ricerca e sviluppo. Tale verifica e' indirizzata a valutare lo  stato
di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali  criticita'   tecniche
riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste
o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione  del
progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito  negativo
il  soggetto  gestore  propone   al   Ministero   la   revoca   delle
agevolazioni. 
  2. Il soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di erogazione dell'ultimo  stato  di  avanzamento  e  prima
dell'erogazione  stessa,  effettua  una  verifica  finale  volta   ad
accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il  raggiungimento
degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei
relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude  con  un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 
  3. Sulla base  della  relazione  tecnica  del  soggetto  gestore  e
dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal  soggetto
proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti,  il
Ministero,  ai  fini  dell'adozione  del   decreto   di   concessione
definitiva delle  agevolazioni  e  dell'erogazione  del  saldo  delle
agevolazioni   spettanti,    dispone    accertamenti    sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad  applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre  2008.  Gli  oneri  delle
commissioni  di  accertamento  sono  posti  a  carico  delle  risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR. 
  4. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del  soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato
di attuazione degli interventi finanziati. 
  5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e  agevolare  le
attivita' di controllo da parte del Ministero e del soggetto  gestore
e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle
agevolazioni. La documentazione amministrativa e  contabile  relativa
alle spese e ai costi ammessi deve essere  conservata,  ai  sensi  di
quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10  anni
dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di  garantire  il
rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  140  del  regolamento  (UE)
1303/2013, il Ministero puo' stabilire un  termine  maggiore  per  la
conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al
soggetto beneficiario. In ogni caso, i  documenti  giustificativi  di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi
debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su
supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni
elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti
esclusivamente in versione elettronica.