Art. 13 Verifiche, controlli ed ispezioni 1. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'art. 11, comma 1, e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica e' indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni. 2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR. 4. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero e del soggetto gestore e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, il Ministero puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.