Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto  i  seguenti  soggetti,  purche'   presentino   un   progetto
ammissibile ai sensi dell'art. 4: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i Centri di ricerca con personalita' giuridica. 
  2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o piu'
soggetti di cui al comma 1, possono  beneficiare  delle  agevolazioni
anche: 
    a) i liberi professionisti; 
    b) gli spin-off; 
    c) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma  1
definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma  2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. I soggetti di cui al comma l possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra loro o con uno o piu' soggetti di cui al comma  2,
fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali  casi,  i
progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo  strumento
del  contratto  di  rete   o   ad   altre   forme   contrattuali   di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme
contrattuali  di  collaborazione  devono  configurare  una   concreta
collaborazione che sia stabile e coerente rispetto  all'articolazione
delle attivita', espressamente  finalizzata  alla  realizzazione  del
progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il  Ministero;
e' in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono  attribuiti
tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in  caso
di presentazione congiunta del progetto da parte  di  piu'  soggetti.
Nel caso di contratto di  rete,  il  soggetto  capofila  e'  l'organo
comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in  caso
di altra forma contrattuale di collaborazione, il  soggetto  capofila
non puo' essere un'impresa artigiana. 
  4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel Registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese; per tali  soggetti,  inoltre,  fermo
restando il possesso, alla data di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti   dal   presente
articolo, deve essere dimostrata, pena la  decadenza  dal  beneficio,
alla data di richiesta della prima erogazione  dell'agevolazione,  la
disponibilita'  di  almeno  un'unita'  locale  nel  territorio  delle
Regioni meno sviluppate; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati; 
    d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    e) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta',  cosi  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,   del
regolamento GBER; 
    f)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea; 
    g)   presentare   un'adeguata   capacita'   di   rimborsare    il
finanziamento agevolato di  cui  all'art.  6  e,  quindi,  un  valore
dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8; 
    h) non essere risultati destinatari di una sentenza  di  condanna
passata in giudicato o di un  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile  o  di  una  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del  codice  di  procedura  penale,
pronunciati per i reati di cui all'art.  80,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di  cui
al comma 3 dello stesso art. 80. 
  5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, devono possedere, ove  compatibili  in  ragione  della  loro
forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere c) e g). 
  6. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera  c),  si
specifica che, qualora i soggetti di cui al comma 1  abbiano  redatto
il bilancio consolidato ai sensi degli articoli  25  e  seguenti  del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e  successive  modifiche  e
integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia  redatto  il
bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento,  ai  fini
della sussistenza del requisito di ammissibilita' di cui allo  stesso
comma 4, lettera c), concernente  la  disponibilita'  di  almeno  due
bilanci approvati.