Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purche' presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'art. 4: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca con personalita' giuridica. 2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o piu' soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche: a) i liberi professionisti; b) gli spin-off; c) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o piu' soggetti di cui al comma 2, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di piu' soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila e' l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non puo' essere un'impresa artigiana. 4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati; d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8; h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80. 5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g). 6. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera c), si specifica che, qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento, ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilita' di cui allo stesso comma 4, lettera c), concernente la disponibilita' di almeno due bilanci approvati.