Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate, con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, le cui tematiche rilevanti ed i settori applicativi sono direttamente riconducibili alle aree tematiche individuate dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente, secondo la tavola di ricongiunzione riportata nell'allegato n. 2. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nelle regioni meno sviluppate; b) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini piu' brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi; e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.