Art. 4 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione nelle regioni meno sviluppate di attivita'  di  ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra  di
loro in relazione all'obiettivo previsto  dal  progetto,  finalizzate
alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  al
notevole miglioramento di prodotti,  processi  o  servizi  esistenti,
tramite  lo  sviluppo  delle   tecnologie   abilitanti   fondamentali
riportate, con riferimento a ciascuno  degli  interventi  agevolativi
previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, le  cui  tematiche
rilevanti ed i settori applicativi  sono  direttamente  riconducibili
alle  aree  tematiche  individuate  dalla  strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente, secondo la  tavola  di  ricongiunzione
riportata nell'allegato n. 2. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi  1  e
2, nell'ambito di una o piu'  delle  proprie  unita'  locali  ubicate
nelle regioni meno sviluppate; 
    b)  prevedere  spese  e  costi  ammissibili  superiori   a   euro
5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di  cui  all'art.  7  e,  comunque,  pena  la
revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui
all'art. 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo  si
intende la  data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  ad
ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi  altro  impegno  che   renda
irreversibile l'investimento oppure la data di inizio  dell'attivita'
del personale interno, a seconda di  quale  condizione  si  verifichi
prima. La predetta data di avvio deve essere  espressamente  indicata
dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a  trasmettere  al  Soggetto
gestore,  entro trenta  giorni  dalla  stessa  data  di  avvio,   una
specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    d) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini  piu'
brevi ove resi  necessari  dalla  normativa  di  riferimento  per  il
cofinanziamento con risorse comunitarie. Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere  una  proroga  del
termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi; 
    e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5  per
cento in tutti gli altri casi.