Art. 5 
 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a: 
    a) il personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di
ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale
ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi  del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il
progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli  strumenti  e  le
attrezzature, o  parte  di  essi,  per  caratteristiche  d'uso  siano
caratterizzati da una vita utile pari o  inferiore  alla  durata  del
progetto, i relativi costi possono essere  interamente  rendicontati,
previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e  positiva
valutazione del soggetto gestore; 
    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali calcolate su base forfettaria  nella  misura
del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto,  secondo
quanto stabilito  dall'art.  20  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti nel rispetto  della  normativa  nazionale  in
materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati  con
risorse comunitarie. 
  3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento
(UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di  un  sistema
di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione  contabile
atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al  progetto
agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita'  di
sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da  quelli
sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale. 
  4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a 500,00 euro al netto di IVA.