Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) per i costi e le spese relative alle attivita' di ricerca industriale: 1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione; 2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione; b) per i costi e le spese relative alle attivita' di sviluppo sperimentale: 1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione. 2. La misura effettiva del contributo alla spesa di cui al comma 1 e' correlata al punteggio di cui all'art. 8, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed e' determinata moltiplicando la misura di cui al comma 1 per il rapporto tra il punteggio conseguito e quello massimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. 3. La misura effettiva del contributo diretto alla spesa di cui al comma 2 e' elevata, nel limite dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, di 10 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni: a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione effettiva e stabile a livello internazionale tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, lettera a); c) qualora il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una e' una PMI, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili. 4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018, viene riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto dai commi 2 e 3 e nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 11, comma 4, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto. 5. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e' elevato di 3 punti percentuali. 6. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 7. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. E' facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 8. Il tasso agevolato del finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. 9. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base di cui al comma 8, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 10. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.