Art. 6 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto delle  soglie  di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art.  4  del  regolamento  GBER,
nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale
pari al 20 per cento dei costi e delle  spese  ammissibili,  e  nella
forma del contributo diretto  alla  spesa,  fino  a  una  percentuale
nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 
    a) per i costi e le spese  relative  alle  attivita'  di  ricerca
industriale: 
      1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione; 
      2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 
      3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione; 
    b) per i costi e le spese relative  alle  attivita'  di  sviluppo
sperimentale: 
      1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 
      2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 
      3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione. 
  2. La misura effettiva del contributo alla spesa di cui al comma  1
e'  correlata  al   punteggio   di   cui   all'art.   8,   comma   3,
complessivamente  conseguito   dal   progetto   ed   e'   determinata
moltiplicando la misura di cui al comma 1  per  il  rapporto  tra  il
punteggio conseguito  e  quello  massimo,  calcolato  con  una  cifra
decimale senza arrotondamento. 
  3. La misura effettiva del contributo diretto alla spesa di cui  al
comma 2 e' elevata,  nel  limite  dell'intensita'  massima  di  aiuto
stabilita dall'art. 25, paragrafo 6,  del  regolamento  GBER,  di  10
punti  percentuali  al  sussistere  di  almeno  una  delle   seguenti
condizioni: 
    a)  qualora  il  progetto  venga  realizzato  in  parte  con   il
contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile  e
l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei
progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da  esso
svolte; 
    b) qualora il progetto sia in parte  realizzato,  nell'ambito  di
forme di collaborazione effettiva e stabile a livello  internazionale
tra imprese, in altro Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero  in
quelli contraenti l'accordo SEE, e ciascuno dei  soggetti  proponenti
non sostenga da solo piu' del 70  per  cento  dei  costi  complessivi
ammissibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2,
lettera a); 
    c)  qualora  il  progetto  sia  realizzato  in  forma   congiunta
attraverso una collaborazione effettiva tra imprese,  di  cui  almeno
una e' una PMI, e ciascuno dei soggetti proponenti  non  sostenga  da
solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili. 
  4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro  il  31
dicembre 2018, viene riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto  dai
commi 2 e 3 e nei limiti delle intensita' massime di  aiuto  previste
dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione  del  contributo
diretto alla spesa pari a 5  punti  percentuali.  Tale  maggiorazione
viene  erogata  contestualmente  all'erogazione   del   saldo   delle
agevolazioni, di cui  all'art.  11,  comma  4,  previa  verifica  del
rispetto delle intensita' massime di aiuto. 
  5. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2,  in  luogo
del finanziamento agevolato, il contributo diretto alla spesa di  cui
al comma 1 e' elevato di 3 punti percentuali. 
  6.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  7. Il finanziamento agevolato ha una durata  compresa  tra  1  e  8
anni, oltre un periodo di preammortamento  fino  all'ultimazione  del
progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni  decorrenti  dalla
data del decreto di concessione di cui all'art. 10. E'  facolta'  del
soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso
di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto
o  in  parte,  al  periodo  di  preammortamento.  Il  rimborso  degli
interessi di  preammortamento  avviene  a  rate  semestrali  costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni  anno.  Il
rimborso del finanziamento  agevolato  avviene  secondo  il  relativo
piano di ammortamento  alle  medesime  scadenze.  Il  rimborso  degli
interessi di  preammortamento  e  delle  rate  di  ammortamento  deve
avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto  beneficiario
degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726  «Interventi
aree depresse». 
  8. Il tasso agevolato del finanziamento e' pari al 20 per cento del
tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. 
  9. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione  in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo,  superi  l'intensita'  massima  prevista  dalla  disciplina
comunitaria indicata al comma l,  l'importo  del  contributo  diretto
alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta
intensita'. In particolare, per la  quantificazione  dell'equivalente
sovvenzione  lordo  del  finanziamento   agevolato,   il   tasso   di
riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base di cui  al
comma  8,  secondo  quanto   previsto   dalla   comunicazione   della
Commissione relativa alla revisione  del  metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  10. L'ammontare delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca  e
sviluppo di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza  minore  («de
minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita'  massime   previste   dal   regolamento   GBER.   Con   il
provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le  procedure
atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.