Art. 7 
 
 
                   Domanda e procedura di accesso 
 
  1. Il soggetto proponente  presenta  la  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e  della  relativa
documentazione, nei termini, con le modalita' e  secondo  gli  schemi
definiti dal Ministero con successivo decreto a firma  del  direttore
generale  per  gli  incentivi   alle   imprese.   Con   il   medesimo
provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per  la  migliore
attuazione  degli  interventi,  ivi  incluse  quelle  riferite   alle
modalita' di determinazione e rendicontazione dei costi  ammissibili,
sono fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri  di  cui
all'art.  8,  comma  3,  e  il  punteggio  minimo   complessivo   per
l'ammissibilita' delle proposte progettuali di cui allo  stesso  art.
8, comma 3, e sono definiti gli eventuali ulteriori elementi utili  a
definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 
  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare, per ciascun bando relativo a  ciascuno  degli  interventi
agevolativi previsti dal presente decreto e di cui all'allegato n. 1,
una o piu' domande di accesso alle agevolazioni fino al limite di  40
milioni di spese e costi ammissibili. Al superamento di tale  limite,
la relativa domanda non e' considerata ammissibile. 
  3.  La   proposta   progettuale   deve   essere   corredata   della
documentazione indicata nel decreto di cui al comma l,  tra  cui,  in
particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente, ivi inclusa la dimensione; 
    b) il piano di  sviluppo  del  progetto,  compresi  l'elenco  dei
costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  4. La proposta progettuale e la documentazione di cui  al  comma  3
sono  presentate  secondo  gli  schemi  resi   disponibili   con   il
provvedimento di cui al comma 1. Le proposte  progettuali  presentate
in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a  quanto
indicato sono considerate irricevibili. 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.