Art. 7 Domanda e procedura di accesso 1. Il soggetto proponente presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione, nei termini, con le modalita' e secondo gli schemi definiti dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle modalita' di determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili, sono fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilita' delle proposte progettuali di cui allo stesso art. 8, comma 3, e sono definiti gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare, per ciascun bando relativo a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto e di cui all'allegato n. 1, una o piu' domande di accesso alle agevolazioni fino al limite di 40 milioni di spese e costi ammissibili. Al superamento di tale limite, la relativa domanda non e' considerata ammissibile. 3. La proposta progettuale deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma l, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione; b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l'elenco dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 4. La proposta progettuale e la documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.