Art. 8 
 
 
       Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione 
 
  1. Il soggetto  gestore  provvede  all'istruttoria  amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In
tale ambito, in particolare, valuta: 
    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di
ammissibilita' del soggetto proponente; 
    b) il posizionamento del  progetto  nell'ambito  di  un'eventuale
piu' articolata strategia di gruppo; 
    c) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate  e  con
quelle di cui al presente decreto; 
    d)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto
di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di
ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto
indicato agli articoli 2, 4 e 5; 
    e) la sussistenza delle condizioni minime  di  ammissibilita'  di
cui al comma 3; 
    f) la  pertinenza  e  la  congruita'  delle  spese  previste  dal
progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi  parametri,
determinando   il   costo   complessivo   ammissibile,   nonche'   le
agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto
e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    g) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  2. Il soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e
i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con  l'impresa,
al fine di rimodularli  per  massimizzare  i  risultati  conseguibili
rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla  capacita'
propria del progetto stesso di incidere  sullo  sviluppo  tecnologico
del Paese. 
  3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di  cui  al
comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita'  e'
effettuata sulla base  dei  criteri  riportati  nell'allegato  n.  3,
determinando per ciascuno di  tali  criteri  il  relativo  punteggio,
attribuito secondo quanto previsto nel decreto  di  cui  all'art.  7,
comma 1. In caso di progetto  congiunto,  i  punteggi  sono  riferiti
all'insieme dei soggetti proponenti. Per i soggetti co-proponenti  di
cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle  loro  specificita',
non si applicano i criteri relativi alle caratteristiche del soggetto
proponente, di cui alla lettera A, punto 3 dell'allegato  n.  3.  Per
gli Spin-off, in particolare, l'organismo di ricerca che  ne  detiene
almeno il 30 per cento del capitale sociale ed i soci  diversi  dalle
persone fisiche sottoscrivono, insieme  allo  Spin-off  medesimo,  la
domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, la proposta definitiva  di
cui all'art. 9, il decreto di concessione di cui all'art. 10 e  tutti
gli atti conseguenti previsti dal  presente  decreto  e  dal  decreto
direttoriale  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  a  titolo  di   piena
condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e
di assunzione, in solido  con  lo  spin-off,  delle  responsabilita',
degli  oneri  e  delle   obbligazioni   derivanti   dalla   eventuale
concessione  delle  agevolazioni,  in  proporzione  alla   quota   di
partecipazione nello spin-off stesso. 
  4. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,  entro  70
giorni dalla presentazione  della  domanda  di  agevolazione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  il  soggetto  gestore  invia  le  risultanze
istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con  il  decreto
di  cui  al  medesimo  art.  7,  comma  1,  esprimendo  un   giudizio
complessivo di ammissibilita' o meno alla successiva fase  negoziale.
Ricevute le risultanze istruttorie, il  Ministero  da'  comunicazione
degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art.  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modifiche  e  integrazioni,
invitando lo stesso, in caso  di  esito  positivo,  a  presentare  la
documentazione utile alla definizione del decreto di  concessione  di
cui all'art. 10, qualora non gia' prodotta in precedenza. 
  5. Qualora il costo complessivo ammissibile  del  progetto  dovesse
discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art.  4,  comma
2, lettera b), a causa di una riduzione superiore  al  20  per  cento
delle  spese  ammissibili  esposte  nella  proposta  progettuale,  il
progetto viene dichiarato non ammissibile. 
  6. In caso di esito positivo, il  Ministero  avvia  la  fase  della
negoziazione con il soggetto proponente, per le finalita'  e  secondo
le modalita' indicate al comma 2. 
  7. Nel corso della fase di  negoziazione,  il  Ministero  richiede,
direttamente o per il tramite del soggetto gestore, tutti i dati e le
informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione e'  conclusa
entro il termine di quindici giorni dalla  comunicazione  di  cui  al
comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta
al soggetto proponente. Gli  esiti  della  negoziazione,  comprensivi
degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono  fatti  oggetto  di  uno
specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente
e dal soggetto gestore.