Art. 8 Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione 1. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale piu' articolata strategia di gruppo; c) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5; e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilita' di cui al comma 3; f) la pertinenza e la congruita' delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; g) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 2. Il soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacita' propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese. 3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e' effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 3, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per i soggetti co-proponenti di cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle loro specificita', non si applicano i criteri relativi alle caratteristiche del soggetto proponente, di cui alla lettera A, punto 3 dell'allegato n. 3. Per gli Spin-off, in particolare, l'organismo di ricerca che ne detiene almeno il 30 per cento del capitale sociale ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo Spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, la proposta definitiva di cui all'art. 9, il decreto di concessione di cui all'art. 10 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilita', degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. 4. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto di cui al medesimo art. 7, comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilita' o meno alla successiva fase negoziale. Ricevute le risultanze istruttorie, il Ministero da' comunicazione degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui all'art. 10, qualora non gia' prodotta in precedenza. 5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente, per le finalita' e secondo le modalita' indicate al comma 2. 7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede, direttamente o per il tramite del soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione e' conclusa entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal soggetto gestore.