Art. 9 
 
 
               Presentazione della proposta definitiva 
 
  1. A conclusione  ed  in  esito  dell'attivita'  negoziale  di  cui
all'art. 8, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del
progetto con le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'art.  7,
comma 1, e la presenta al soggetto gestore entro trenta giorni  dalla
sottoscrizione del verbale di  cui  all'art.  8,  comma  7,  pena  la
decadenza della proposta stessa. 
  2. La proposta definitiva deve contenere  tutta  la  documentazione
sostitutiva o integrativa  di  quella  gia'  presentata  in  fase  di
proposta progettuale,  eventualmente  prevista  dal  verbale  di  cui
all'art.  8,  comma  7,  in  quanto  necessaria   a   seguito   delle
rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione. 
  3. Qualora  l'attivita'  negoziale  si  concluda  senza  concordare
alcuna modifica progettuale, il soggetto proponente, entro il termine
di  cui  al  comma  1,  trasmette  al  soggetto   gestore   solo   la
documentazione indicata nel verbale di cui all'art. 8, comma 7. 
  4. Il soggetto gestore provvede,  nei venti  giorni  successivi  al
ricevimento, all'esame della proposta  definitiva  e  della  relativa
documentazione, volto a verificare  la  corrispondenza  delle  stesse
agli esiti della negoziazione. Completate  le  predette  verifiche  e
accertata l'esistenza della ulteriore  documentazione  amministrativa
individuata con il decreto di cui all'art. 7, comma  1,  il  soggetto
gestore  provvede  a  trasmettere  al  Ministero   la   proposta   di
concessione delle agevolazioni.