IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre  2013,  n.
143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre  2013,  n.  298,
recante determinazione dei corrispettivi  a  base  di  gara  per  gli
affidamenti di contratti di  servizi  attinenti  all'architettura  ed
all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto in  particolare  l'art.  24,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  richiamato  decreto
legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con  proprio  decreto,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di progettazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  approva  le  tabelle  dei  corrispettivi
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni   e   delle
attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice  dei
contratti pubblici». 
  2. Il corrispettivo e' costituito dal compenso  e  dalle  spese  ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli. 
  3. I corrispettivi di cui al  comma  1  possono  essere  utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio  o  base  di   riferimento   ai   fini   dell'individuazione
dell'importo dell'affidamento. 
  4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il  presente  decreto
sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con
cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.