Art. 3 Identificazione e determinazione dei parametri 1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, e' individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata. 3. Il parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto. 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4 5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro «P» non puo' superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.