Art. 3 
 
 
           Identificazione e determinazione dei parametri 
 
  1. Il parametro «V» definito quale costo  delle  singole  categorie
componenti l'opera, e'  individuato  sulla  base  del  preventivo  di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi  di  direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base  dei  criteri  di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte  integrante  del  presente
decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e'
corrispondente  all'importo  complessivo  delle  opere,  esistenti  e
nuove, oggetto della prestazione. 
  2. Il parametro «G», relativo alla complessita' della  prestazione,
e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata. 
  3. Il parametro «Q», relativo alla specificita' della  prestazione,
e' individuato  per  ciascuna  categoria  d'opera  nella  tavola  Z-2
allegata facente parte integrante del presente decreto. 
  4.  Il  parametro  base  «P»,  applicato  al  costo  delle  singole
categorie componenti l'opera sulla  base  dei  criteri  di  cui  alla
Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione: 
 
                           P=0,03+10/V0,4 
 
  5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori
a euro 25.000,00 il parametro «P» non puo'  superare  il  valore  del
parametro «P» corrispondente a tale importo.