Art. 5 Spese e oneri accessori 1. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.