Art. 5 
 
 
                       Spese e oneri accessori 
 
  1. L'importo delle spese e degli oneri accessori  e'  stabilito  in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e'
determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per
opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e' determinato
in misura non superiore al 10 per cento del compenso;  per  opere  di
importo  intermedio  in  misura  non   superiore   alla   percentuale
determinata per interpolazione lineare.