Art. 8 Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita', fermo restando che gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.