Art. 2 Termine di proposizione delle domande e requisiti 1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa in considerazione solo la domanda presentata per prima. 3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate, a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi. 4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e' fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attivita' formativa. Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei seguenti massimali: a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attivita' didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potra' superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attivita' di formazione a distanza sara' obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi. 5. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere modificato; b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto; d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 1. costi della docenza in aula; 2. costi dei tutor; 3. altri costi per l'erogazione della formazione; 4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilita'); 5. materiali e forniture con attinenza al progetto; 6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; 8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato. e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu' dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovra' essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.