Art. 3 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. 
  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  31  maggio  2017.
Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017  dovra'  essere  inviata
via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti  secondo
il  preventivo  presentato  all'atto  della  domanda,  risultanti  da
fatture in originale o copia conforme, ovvero da  fatture  pro-forma,
indicate  in  apposito   elenco;   tali   fatture   dovranno   essere
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, ovvero  da  una  garanzia  fideiussoria  «a
prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,
per il periodo di un anno,  a  garanzia  del  pagamento  delle  spese
rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata,  IVA  inclusa.  Le  modalita'  di  invio  della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno
pubblicate  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  nella  sezione  Autotrasporto  merci -  Documentazione   -
Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale  documentazione  dovra'
essere  allegata  una  relazione  di   fine   attivita'   debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla  cooperativa,  dalla
quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e
con  i   costi   preventivati   ovvero   i   motivi   della   mancata
corrispondenza.  La  documentazione  contabile  dovra',  a  pena   di
inammissibilita',  essere   certificata   da   un   revisore   legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e  successive
modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo  costo  potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di  consulenza  di  cui
all'art. 2, comma 5,  lettera  d),  punto  6  ma  non  concorrera'  a
determinare le soglie previste dall'art.  2,  comma  4  del  presente
decreto. 
  Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b) dettaglio dei costi per singole voci; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
piccola o media impresa; 
    e) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
    g) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
    i) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 31 luglio 2017,  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la  Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.