Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
  a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) «testo unico», Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari  di  avvocato,
sorti ai sensi degli articoli 82  e  seguenti  del  testo  unico,  in
qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  per  i  quali  non  e'
stata proposta  opposizione  ai  sensi  dell'art.  170  del  medesimo
decreto, aumentati dell'IVA e del contributo  previdenziale  per  gli
avvocati (CPA); 
  d) «piattaforma  elettronica  di  certificazione»,  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai
sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante  «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nazionali»  e  del
decreto  ministeriale  del  25  giugno  2012  recante  «Modalita'  di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  e) «modello F24 telematico», il  sistema  mediante  il  quale  sono
eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui  all'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.