Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) «testo unico», Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, aumentati dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA); d) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; e) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.