Art. 2 L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato: Sezione I Medie attrazioni Minislitta. «Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte piu' bassa». Roma, 18 luglio 2016 Il direttore generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Cutaia p. Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Piantedosi