Art. 2 
 
  L'elenco delle attivita' spettacolari, dei  trattenimenti  e  delle
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,  n.  337,  e'
aggiornato con le integrazioni e le modifiche della  denominazione  e
della descrizione  delle  caratteristiche  tecnico  funzionali  delle
seguenti attrazioni come di seguito specificato: 
 
                              Sezione I 
                          Medie attrazioni 
 
  Minislitta. 
  «Attrazione costituita da struttura metallica che  si  sviluppa  in
altezza dal suolo alla piattaforma di partenza  di  inizio  scivolata
non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo
di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare  sulla  parte
obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte piu' bassa». 
    Roma, 18 luglio 2016 
 
                    Il direttore generale spettacolo                  
     del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
                                  Cutaia                              
 
          p. Il Capo della polizia 
direttore generale della pubblica sicurezza 
         del Ministero dell'interno 
                 Piantedosi