IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 7,  comma  1,  che  prevede  la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  9  luglio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  6  agosto  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma  2,  del  citato  decreto  9
luglio  2012,  il  quale  prevede   che   sentite   le   associazioni
scientifiche del settore, con successivi  decreti  emanati  ai  sensi
dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, possono essere apportate modifiche relative  ai  contenuti  degli
allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati; 
  Acquisite le proposte del tavolo di  lavoro  costituito  presso  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria,  con  il  compito  di
procedere, con  il  contributo  delle  associazioni  scientifiche  di
settore, all'analisi dei dati trasmessi  dai  medici  competenti  con
l'allegato 3B pervenuti sino al 30 settembre 2014, per individuare le
modifiche da apportare per migliorare la qualita' dei  dati  raccolti
con lo stesso allegato e la loro fruibilita' per una prevenzione piu'
efficace; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  alla
seduta del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 96/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio  2012,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'art. 4, comma 1, dopo le  parole:  «esclusivamente  per  via
telematica,» sono inserite le seguenti:  «utilizzando  unicamente  la
predetta piattaforma,»; 
  b) all'allegato I (Allegato 3A,  decreto  legislativo  n.  81/2008)
nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione  scritta
del giudizio di idoneita' alla mansione»  sono  soppresse  le  parole
«Firma del lavoratore» e la nota 13; 
  c) l'allegato II (Allegato  3B,  decreto  legislativo  n.  81/2008)
«Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei  lavoratori»  e'  sostituito
dall'allegato al presente decreto.