IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della legge  n.  183  del
2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.  183
del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli
strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in
particolare  tramite  l'eventuale  introduzione,  dopo  la  fruizione
dell'Assegno di disoccupazione,  di  una  prestazione,  eventualmente
priva  di  copertura   figurativa,   limitata   ai   lavoratori,   in
disoccupazione   involontaria,   che   presentino   valori    ridotti
dell'indicatore   della   situazione   economica   equivalente,   con
previsione  di  obblighi  di  partecipazione   alle   iniziative   di
attivazione proposte dai servizi competenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,   recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il  quale  istituisce,  a  decorrere  dal  1°  maggio  2015,  in  via
sperimentale per l'anno 2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI),
avente la funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
lavoratori  beneficiari  della  Nuova  prestazione  di  assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di
questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi
di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno; 
  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il quale stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi
sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti  a  nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima  al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra'  essere
erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il  quale  prevede  che  l'assegno  di  disoccupazione   e'   erogato
mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al  75  per
cento  dell'ultima  indennita'  Nuova  prestazione  di  assicurazione
sociale per l'impiego percepita, e, comunque, in misura non superiore
all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente
e' incrementato per gli eventuali carichi  familiari  del  lavoratore
nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto  di  cui
al comma 6; 
  Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il quale statuisce che al fine di incentivare la ricerca  attiva  del
lavoro i  redditi  derivanti  da  nuova  occupazione  possono  essere
parzialmente cumulati con l'assegno di disoccupazione  nei  limiti  e
secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6; 
  Visto l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il   quale   dispone   che   la   corresponsione   dell'assegno    di
disoccupazione e'   condizionata   all'adesione   ad   un    progetto
personalizzato  redatto  dai  competenti   servizi   per   l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di  lavoro,
disponibilita'  a  partecipare  ad  iniziative  di   orientamento   e
formazione,  accettazione  di  adeguate  proposte   di   lavoro.   La
partecipazione   alle   iniziative   di   attivazione   proposte   e'
obbligatoria, pena la perdita del beneficio; 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il quale sancisce che le modalita' attuative  ivi  specificate  siano
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  emanare
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; 
  Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il quale prevede che al finanziamento dell'assegno di  disoccupazione
si provvede mediante le risorse  di  uno  specifico  Fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali la cui dotazione e' pari ad euro 200 milioni nel 2015  e  200
milioni  nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per  cento  delle   risorse
attribuite  al  Fondo,  possono  essere   finanziate   attivita'   di
assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per  il
monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della  conoscenza  sugli  interventi.
All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  L'INPS  riconosce  il   beneficio   in   base   all'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  domande   e,   nel   caso   di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base  pluriennale  con
riferimento alla durata  della  prestazione,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande,  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet; 
  Visto l'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
il quale dispone che  all'eventuale  riconoscimento  dell'assegno  di
disoccupazione negli anni successivi  al  2015  si  provvede  con  le
risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie e in  particolare  con  le  risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di
cui alla legge n. 183 del 2014; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di  euro
per l'anno 2016, di 270 milioni per l'anno 2017, di  170  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2019 l'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  16,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della  prosecuzione  della
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione  assegno
di disoccupazione; le modalita' per la prosecuzione sono definite con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso  l'assegno  di
disoccupazione  non puo' essere  usufruito  per  un  periodo  pari  o
superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del  periodo  di
fruizione  della  Nuova  prestazione  di  assicurazione  sociale  per
l'impiego e comunque per un periodo pari o superiore a  24  mesi  nel
quinquennio precedente il medesimo termine; 
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al  comma
63, nel  disporre  il  rifinanziamento  del  fondo  per  le  esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, prevede la riduzione  delle  dotazioni  finanziarie  di
parte corrente delle missioni di spesa di ciascun  Ministero  di  cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, per l'anno 2018; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti,  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  con  il  quale  si  disciplina   il
rafforzamento dei meccanismi di  condizionalita'  e  le  sanzioni  da
applicarsi anche con riferimento all'assegno di disoccupazione ; 
  Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, recante «Attuazione  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  in  materia  di   assegno   di
disoccupazione (ASDI)»; 
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che,  al  comma
386, istituisce presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno  2017  e,  al  comma  387
individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste,
in   particolare,   alla   lettera   b),    l'ulteriore    incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di  disoccupazione 
per 220 milioni di euro; 
  Considerato  che  il  decreto  interministeriale  29  ottobre  2015
disciplina l'assegno di disoccupazione, con riferimento ai lavoratori
che abbiano fruito entro il 31 dicembre 2015 della Nuova  prestazione
di assicurazione sociale per l'impiego per la sua durata massima,  in
maniera coerente con le previsioni di cui all'art. 43, comma  5,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' con le previsioni di cui
all'art. 21, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n.  150  del
2015; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella  riunione
del 24 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Prosecuzione della sperimentazione 
 
  1. La sperimentazione relativa al riconoscimento della  prestazione
assegno di disoccupazione  prosegue, secondo le modalita' di  cui  al
decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  anche  nei  confronti  dei
lavoratori che abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2016, della Nuova
prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per la sua  durata
massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22  del
2015. 
  2. Le modalita' di  prosecuzione  della  sperimentazione  oltre  il
termine di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.