Art. 2 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Ferma restando l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.  16,
comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2015,  le  risorse
finalizzate alla prosecuzione nel 2016 della sperimentazione relativa
al riconoscimento dell'assegno di disoccupazione sono  individuate  a
valere sulle seguenti fonti: 
    a)  le  risorse  di  cui  all'art.  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo n. 148 del 2015, pari a 180 milioni di euro; 
    b) le risorse di cui all'art. 1, comma  387,  lettera  b),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 220 milioni di euro. 
  2. L'erogazione della  prestazione  assegno  di  disoccupazione  ai
lavoratori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  con  riferimento   alle
mensilita' che ricadono nel 2017 e' a valere sulle  risorse  relative
al medesimo anno di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, pari a 270 milioni. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 23 maggio 2016  
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2824