Art. 2 Risorse 1. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, le risorse finalizzate alla prosecuzione nel 2016 della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'assegno di disoccupazione sono individuate a valere sulle seguenti fonti: a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 180 milioni di euro; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 220 milioni di euro. 2. L'erogazione della prestazione assegno di disoccupazione ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento alle mensilita' che ricadono nel 2017 e' a valere sulle risorse relative al medesimo anno di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2824