Art. 2 
 
  Modificazioni all'art. 13 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 13: 
    al comma 1: dopo le parole «zona A»  sono  inserite  le  seguenti
parole «e nella sottozona B2»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis. Nella sottozona B3 sono consentite le immersioni  subacquee
unicamente per attivita' istituzionali promosse dall'Ente gestore.».