Art. 6 
 
  Modificazioni all'art. 22 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014: 
  All'art. 22: 
    al comma 1: dopo le parole «ripopolamento attivo»  sono  inserire
le seguenti parole «e il prelievo dei seguenti individui a  qualsiasi
stadio di sviluppo: 
      a. Patella (Patella ferruginea); 
      b. Dattero (Litophnaga litophaga); 
      c. Corallo rosso (Corallium rubrum); 
      d. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus); 
      e. Magnosa (Scyllarides latus); 
      f. Nacchera (Pinna nobilis).»; 
    al comma 4: le parole «Nella sottozona B1 e'  consentito,  previa
autorizzazione dell'ente gestore, il» sono sostituite dalle  seguenti
parole «Nelle sottozone B1 e B3 non sono consentite le  attivita'  di
pesca professionale ad esclusione,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, del».