Art. 2 
 
 
                  Pubblicazione elenco beneficiari 
                   e degli importi del 5 per mille 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23  aprile
2010, dopo l'art. 11, e' inserito il seguente: 
  «11-bis (Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per
mille). - 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del  5  per
mille di cui all'art. 11, comma 4, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010,  sono  tenute,  entro  tre
mesi dalla data di erogazione del contributo, alla  pubblicazione  in
apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei  soggetti  ai
quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione
e del relativo importo.».