Art. 2 Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 11, e' inserito il seguente: «11-bis (Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille). - 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.».