Art. 5 Modalita' di recupero dei contributi erogati 1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, lettera a), e' aggiunta la seguente lettera: «a-bis) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalita' diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.». Roma, 7 luglio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2079