Art. 3 
 
Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie  al  Sistema
  TS  ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata  da  parte
  delle strutture autorizzate 
  1. Le  strutture  autorizzate  trasmettono  in  via  telematica  al
Sistema  TS  i  dati  indicati  nel   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle  entrate  29  luglio  2016,  relativi  alle  spese
sanitarie cosi  come  riportati  sul  documento  fiscale  emesso  dai
medesimi soggetti, comprensivi del  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 
  2. Le modalita' di trasmissione telematica sono conformi con quanto
previsto dal decreto 31 luglio 2015 e sono riportate,  unitamente  al
tracciato  record  dei  dati,  nell'allegato   disciplinare   tecnico
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. La trasmissione dei dati  di  spesa  sanitaria  da  parte  delle
strutture autorizzate deve essere effettuata entro il termine di  cui
al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015. 
  4. Per le finalita' di cui al comma  2,  le  strutture  autorizzate
devono  richiedere,  entro   il   30   settembre,   per   ogni   atto
autorizzativo, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le
specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie
credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo
le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A). 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   tramite   le
specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria,  chiede  agli
Enti autorizzatori, di verificare, entro  30  giorni  dalla  data  di
richiesta, che le strutture che abbiano richiesto, ai sensi del comma
4, le credenziali, risultino avere un'autorizzazione valida. 
  6. Ai  fini  delle  perdette  verifiche,  gli  Enti  autorizzatori,
rendono  disponibili,  entro  il  30  settembre  2016  con  modalita'
telematica al  Sistema  Tessera  Sanitaria  gli  elenchi  aggiornati,
laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza. 
  7. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  rende  disponibile
agli Enti  autorizzatori  le  specifiche  funzionalita'  del  Sistema
Tessera Sanitaria al fine di aggiornare gli elenchi regionali di  cui
al comma 6 relativi alle strutture autorizzate gia' censite,  nonche'
inserire, anche preventivamente alla richiesta delle  credenziali  di
cui al comma 4, le ulteriori strutture  autorizzate  con  i  relativi
dati autorizzativi. 
  8. In conformita' con le modalita' previste dall'art. 64  del  CAD,
ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalita' del Sistema Tessera
Sanitaria di cui al presente articolo, il  medesimo  Sistema  Tessera
Sanitaria  rende  disponibili  apposite  funzionalita'   telematiche,
nell'area autenticata del sito web  www.sistemats.it,  che  prevedono
l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso  rilasciate  da  parte
dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel). 
  9. Gli elenchi aggiornati di cui al comma 7 sono  resi  disponibili
alle regioni e province autonome di competenza, secondo le  modalita'
di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A). 
  10. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema Tessera Sanitaria: 
    a)  in  caso  di  esito  positivo,  invia   alla   struttura   le
credenziali, secondo le modalita' di  cui  all'allegato  disciplinare
tecnico (Allegato A); 
    b) in caso di esito  negativo  ovvero  di  mancata  comunicazione
dell'esito da parte degli Enti autorizzatori, comunica alla struttura
di non poter rilasciare le credenziali. 
  11. In conformita' con quanto previsto dall'art.  2,  comma  3  del
decreto 31 luglio 2015, i dati di  cui  al  comma  l  possono  essere
tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria  e  dei
soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui
al medesimo comma 1, come responsabili al  trattamento  dei  dati  ai
sensi dell'art.  29  del  Codice,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti   in   materia,   attenendosi   alle   istruzioni   riportate
nell'Allegato A. 
  12. In conformita' con quanto previsto dall'art.  2,  comma  4  del
decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma  11
del  presente  articolo  richiedono  telematicamente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema Tessera Sanitaria,  l'abilitazione  all'invio  telematico
dei dati, in conformita' con quanto previsto  dal  presente  decreto,
per conto del soggetto delegante. 
  13.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   le
funzionalita' del Sistema  Tessera  Sanitaria,  cura  il  supporto  e
l'assistenza alle strutture autorizzate per le attivita'  di  cui  al
presente articolo, ad esclusione delle motivazioni inerenti gli esiti
negativi di cui al comma 10 lettera  b),  di  competenza  degli  Enti
autorizzatori. 
  14. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di
cui al presente articolo saranno pubblicate  sul  sito  internet  del
Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.