Art. 3 Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle strutture autorizzate 1. Le strutture autorizzate trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 2. Le modalita' di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal decreto 31 luglio 2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. La trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015. 4. Per le finalita' di cui al comma 2, le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30 settembre, per ogni atto autorizzativo, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A). 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, chiede agli Enti autorizzatori, di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture che abbiano richiesto, ai sensi del comma 4, le credenziali, risultino avere un'autorizzazione valida. 6. Ai fini delle perdette verifiche, gli Enti autorizzatori, rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalita' telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile agli Enti autorizzatori le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria al fine di aggiornare gli elenchi regionali di cui al comma 6 relativi alle strutture autorizzate gia' censite, nonche' inserire, anche preventivamente alla richiesta delle credenziali di cui al comma 4, le ulteriori strutture autorizzate con i relativi dati autorizzativi. 8. In conformita' con le modalita' previste dall'art. 64 del CAD, ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria di cui al presente articolo, il medesimo Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili apposite funzionalita' telematiche, nell'area autenticata del sito web www.sistemats.it, che prevedono l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel). 9. Gli elenchi aggiornati di cui al comma 7 sono resi disponibili alle regioni e province autonome di competenza, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A). 10. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria: a) in caso di esito positivo, invia alla struttura le credenziali, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A); b) in caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori, comunica alla struttura di non poter rilasciare le credenziali. 11. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto 31 luglio 2015, i dati di cui al comma l possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A. 12. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 11 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformita' con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante. 13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, cura il supporto e l'assistenza alle strutture autorizzate per le attivita' di cui al presente articolo, ad esclusione delle motivazioni inerenti gli esiti negativi di cui al comma 10 lettera b), di competenza degli Enti autorizzatori. 14. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.