Art. 7 
 
 
     Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS 
 
  1. Il Sistema Tessera Sanitaria conserva,  in  archivi  distinti  e
separati, fino a quando non siano  decorsi  i  termini  previsti  dal
provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29  luglio
2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio
2015 e del presente decreto, per le  finalita'  di  cui  all'art.  3,
comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175  nonche'
per la messa a  disposizione  dei  medesimi  dati  all'Agenzia  delle
entrate  per  porre  in  essere  i  successivi  adempimenti  connessi
all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni  previste
dall'art. 23 del decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  e
l'art.  1,  comma  949,  lettera  e)  della  legge  stabilita'  2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni  per  il  mancato  rispetto
degli obblighi di cui  al  citato  art.  3  del  decreto  legislativo
175/2014 e successive modificazioni. 
  2. Decorso il termine  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  Tessera
Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1: 
    a) e' abrogato il comma 7 dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015; 
    b) al capitolo 3 dell'Allegato B del decreto 31 luglio 2015  sono
eliminate le seguenti parole:  «I  soli  dati  trattati  dall'Agenzia
delle entrate sono sottoposti a procedura di storicizzazione, dopo  5
anni, al fine di consentire verifiche  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. I restanti dati saranno cancellati, entro l'anno  successivo
al periodo di riferimento». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 agosto 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco