Art. 7 Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS 1. Il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema Tessera Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1. 3. Per le finalita' di cui al comma 1: a) e' abrogato il comma 7 dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015; b) al capitolo 3 dell'Allegato B del decreto 31 luglio 2015 sono eliminate le seguenti parole: «I soli dati trattati dall'Agenzia delle entrate sono sottoposti a procedura di storicizzazione, dopo 5 anni, al fine di consentire verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate. I restanti dati saranno cancellati, entro l'anno successivo al periodo di riferimento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2016 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco