IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 392, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, in via sperimentale, istituisce per gli anni 2016, 2017 e  2018,
il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa  minorile»
alimentato  da  versamenti  effettuati  su  apposito  conto  corrente
postale dalle fondazioni bancarie di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale; 
  Visto il comma 393 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015,
il quale prevede l'adozione di un protocollo d'intesa  stipulato  tra
le citate fondazioni, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, che definisca le modalita' di intervento  di
contrasto   alla   poverta'   educativa   minorile,   individui    le
caratteristiche dei progetti da finanziare  e  regoli,  altresi',  la
gestione del Fondo di cui al comma 392; 
  Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge  n.  208  del
2015, che riconosce alle fondazioni un  contributo,  sotto  forma  di
credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati  al
Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad  euro  100  milioni
per ciascun anno, secondo l'ordine temporale  in  cui  le  fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati  secondo  il
protocollo d'intesa di cui al comma 393; 
  Visto il comma 395 del citato art. 1 della legge n. 208  del  2015,
secondo cui con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del credito d'imposta nel  rispetto  del
limite di spesa stabilito; 
  Visto il  protocollo  d'intesa  stipulato  tra  le  fondazioni,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in
data 29 aprile 2016; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2  del  protocollo,  che  concerne
l'alimentazione e la durata del fondo per il contrasto della poverta'
educativa minorile; 
  Visto il comma 3 del citato art. 2  del  protocollo  d'intesa,  che
stabilisce che entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  le  fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di  Casse  di  Risparmio
S.p.a. (ACRI) le delibere d'impegno  irrevocabile  al  versamento  al
Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il  sostegno  finanziario
dei progetti di cui al precedente  art.  1  del  medesimo  protocollo
d'intesa; 
  Visto il successivo comma 4 del  medesimo  art.  2  del  protocollo
d'intesa, che prevede che entro il  successivo  20  febbraio,  l'ACRI
trasmette  all'Agenzia  delle  entrate  l'elenco   delle   fondazioni
finanziatrici,  per  le  quali  sia  stata  riscontrata  la  corretta
delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; 
  Visto il comma 5 dell'art. 2 del protocollo  d'intesa,  concernente
il  riconoscimento   del   credito   d'imposta,   mediante   apposita
comunicazione ad  ogni  fondazione  finanziatrice  e  per  conoscenza
all'ACRI, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro  il
successivo 31 marzo. Il versamento al  Fondo  delle  somme  stanziate
viene effettuato dalle fondazioni finanziatrici  entro  i  successivi
tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto  il  comma  6  dell'art.  2  del  protocollo  d'intesa,   che
stabilisce che, nel caso  in  cui  una  fondazione  non  provveda  al
versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce la somma tra  le
fondazioni finanziatrici,  dandone  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate, ai fini dell'annullamento  del  riconoscimento  del  credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente.  Tale  credito
viene assegnato alle altre fondazioni in relazione ai  versamenti  da
ciascuna di esse effettuata; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante nonne di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti' e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero  dei  crediti  d'imposta
illegittimamente fruiti; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  applicative  e
procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito  dal
comma 394 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del
successivo comma 395, che garantiscano  il  rispetto  del  limite  di
spesa stabilito. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 395, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua  le  modalita'  applicative
del contributo, riconosciuto sotto forma di credito  di  imposta,  in
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153.