IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in via sperimentale, istituisce per gli anni 2016, 2017 e 2018, il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» alimentato da versamenti effettuati su apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale; Visto il comma 393 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale prevede l'adozione di un protocollo d'intesa stipulato tra le citate fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisca le modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile, individui le caratteristiche dei progetti da finanziare e regoli, altresi', la gestione del Fondo di cui al comma 392; Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che riconosce alle fondazioni un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393; Visto il comma 395 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto il protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 aprile 2016; Visto, in particolare, l'art. 2 del protocollo, che concerne l'alimentazione e la durata del fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile; Visto il comma 3 del citato art. 2 del protocollo d'intesa, che stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) le delibere d'impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui al precedente art. 1 del medesimo protocollo d'intesa; Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 2 del protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; Visto il comma 5 dell'art. 2 del protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta, mediante apposita comunicazione ad ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle fondazioni finanziatrici entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; Visto il comma 6 dell'art. 2 del protocollo d'intesa, che stabilisce che, nel caso in cui una fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce la somma tra le fondazioni finanziatrici, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'annullamento del riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente. Tale credito viene assegnato alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuata; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante nonne di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti' e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito dal comma 394 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del successivo comma 395, che garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito. Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 395, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.