Art. 2 Ambito di applicazione 1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i versamenti al «fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» di cui al comma 392 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalita' definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata legge n. 208 del 2015; 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 75 per cento, rilevano i versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018.