Art. 3 
 
 
    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di  Casse  di  Rispaunio
S.p.a. (ACRI), secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 2
del protocollo d'intesa,  le  delibere  di  impegno  irrevocabile  al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno
dei progetti da finanziare. Per  l'anno  2016,  il  teiinine  di  cui
all'art. 2, comma 3, del  protocollo  d'intesa,  entro  il  quale  le
fondazioni devono trasmettere le  delibere  di  impegno  irrevocabile
all'ACRI e' stabilito nei  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 8 del medesimo protocollo d'intesa. 
  2.  L'ACRI  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni  finanziatrici,  per  le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico  di  presentazione,  nei  successivi  20   giorni,   come
stabilito dagli articoli 2,  comma  4,  e  8,  secondo  periodo,  del
protocollo d'intesa. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere di impegno e nel  limite  massimo  delle
risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno,  dal
2016 al 2018, comunica con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia, l'ammontare del credito  di  imposta  spettante  a  ciascuna
fondazione e per  conoscenza  all'ACRI,  nei  termini  stabiliti  dal
protocollo d'intesa. Entro  i  successivi  tre  mesi  dalla  predetta
comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
finanziatici versano  al  Fondo  le  somme  stanziate  e  trasmettono
contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno  effettuato  i
versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine
di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi  del  comma
5. 
  4. Ove una fondazione non provveda al versamento al  Fondo,  l'ACRI
ripartisce la somma tra le altre fondazioni finanziatrici,  ai  sensi
del quarto periodo del comma 394 dell'art. 1 della legge 28  dicembre
2015, n. 208, e ne da' comunicazione all'Agenzia  delle  entrate  che
provvede ad annullare il riconoscimento del credito  di  imposta  nei
confronti della fondazione inadempiente e ad  assegnarlo  alle  altre
fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati,
secondo quanto disposto  dal  comma  6  dell'art.  2  del  protocollo
d'intesa. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento,  successivamente  alla
trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei  dati
di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel  caso  in  cui  l'importo  del  credito
utilizzato risulti superiore all'ammontare  concesso,  anche  tenendo
conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello
F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso
il modello  F24  tramite  apposita  ricevuta  consultabile  sul  sito
intemet dei servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'
cedibile dalle fondazioni finanziatici, in esenzione dall'imposta  di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a  condizione  che  sia  intervenuto  il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle  entrate  con
il  provvedimento  di  cui  al  comma  3,  a  intermediari   bancari,
finanziari   e   assicurativi.   Dell'avvenuta   cessione   e'   data
comunicazione all'ACRI per la successiva  notifica  della  variazione
del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche
definite d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8. I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 394,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso  la
Banca d'Italia di Roma,  allo  scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico.