IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV  del  testo  unico,
che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno  e  oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso  e  dipendenza,
la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le
sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto  usate  in
terapia, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di
cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,  di  cui  al  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali»,
convertito in legge dall'art. 1 della legge 16 maggio  2014,  n.  79,
che modifica l'art. 43 del testo unico,  prevedendo  la  possibilita'
per il Ministero della salute di aggiornare l'elenco  dei  medicinali
di cui all'allegato III-bis, con la  stessa  procedura  prevista  per
l'aggiornamento delle tabelle; 
  Visto l'art. 10, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 2010,  n.
38,  recante  «Disposizioni  per  garantire   l'accesso   alle   cure
palliative e alla terapia del dolore», che  modifica  l'art.  14  del
testo unico con l'inserimento rispettivamente del  comma  3-bis,  che
prevede l'indicazione nella sezione D della tabella  dei  medicinali,
in  considerazione  delle  prioritarie  esigenze   terapeutiche   nei
confronti del dolore severo, di  composti  medicinali  utilizzati  in
terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle
forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; 
  Vista la nota del 30 luglio 2015, EWS 342/15, con cui  l'Unita'  di
coordinamento  del  Sistema  nazionale   di   allerta   precoce   del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, ha trasmesso una serie di segnalazioni  che  l'Osservatorio
europeo sulle droghe e  le  tossicodipendenze  ha  inviato  al  punto
focale italiano tra  dicembre  2014  e  luglio  2015,  relative  alle
sostanze   OCFENTANIL;   MDMB-CHMICA;   ADB-CHMINACA;   ADB-FUBINACA;
ACETILFENTANIL per le quali sono stati riferiti  casi  di  decesso  o
intossicazioni  avvenuti  in  Germania,  Ungheria  e  Regno  Unito  e
relative alle sostanze UR-144; BB-22;  5F-PB22;  AB-CHMINACA  per  le
quali e' stata riportata l'insorgenza in Polonia, di un  focolaio  di
gravi intossicazioni causate da una miscela di  prodotti  a  base  di
dette sostanze, denominata «Mocarz»; 
  Tenuto conto che  le  sostanze  OCFENTANIL  e  ACETILFENTANIL  sono
oppioidi strutturalmente correlati al  FENTANIL  e  che  le  sostanze
MDMB-CHMICA;  ADB-CHMINACA;  ADB-FUBINACA;  UR-144;  BB-22;  5F-PB22;
AB-CHMINACA, sono cannabinoidi sintetici; 
  Vista la nota del  30  luglio  EWS  343/15,  con  cui  l'Unita'  di
coordinamento  del  Sistema  nazionale   di   allerta   precoce   del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, ha trasmesso le segnalazioni di nuove sostanze psicoattive,
rintracciate nel corso di sequestri, in diversi  Paesi  europei,  che
l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze ha inviato
al punto focale italiano nel mese  di  ottobre  2014,  relative  alle
sostanze 5-MeO-EIPT, Cumil-5F-PINACA, DALT, 5-APB NBOMe, 4-MMA NBOMe,
4-EA   NBOMe,   e   3,4-DMA   NBOMe,   AFLOQUALONE,    FLUBROMAZOLAM,
METILMETAQUALONE (MMQ); 
  Tenuto conto che si tratta di  sostanze  psicoattive,  chimicamente
diverse tra loro, alcune con azione amfetamino-simile, per  le  quali
la presunta tossicita' e potenziale pericolosita' deriva dalla scarsa
presenza di informazioni farmaco-tossicologiche; 
  Vista la nota del 21 agosto 2015, EWS 347/15, con cui  l'Unita'  di
coordinamento  del  Sistema  nazionale   di   allerta   precoce   del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri,  ha  trasmesso   le   segnalazioni   di   nuove   molecole,
identificate a seguito di sequestri, che l'Osservatorio europeo sulle
droghe e le tossicodipendenze ha inviato al punto focale italiano nel
mese  di  novembre  2014,  relative   alle   sostanze   APP-FUBINACA,
5F-APP-PINACA, 5F-APP-PICA; 
  Tenuto conto che si tratta di  sostanze  psicoattive,  identificate
come cannabinoidi sintetici, la cui presunta tossicita' e  potenziale
pericolosita'      deriva      dall'assenza      di      informazioni
farmaco-tossicologiche; 
  Vista la nota in data 3 settembre  2015,  EWS  348/15  del  Sistema
nazionale di allerta precoce  del  Dipartimento  politiche  antidroga
della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   che   informa
sull'identificazione  della  molecola   ETILFENIDATO   in   materiali
sequestrati, a seguito di un decesso, nel mese di  gennaio  2014,  in
provincia di Trento; 
  Tenuto conto che l'Etilfenidato  e'  una  sostanza  con  proprieta'
stimolanti  il  cui  uso  potrebbe  indurre  dipendenza  e   che   in
letteratura sono stati riportati numerosi casi di decessi, a  seguito
del suo utilizzo; 
  Preso atto che nell'ambito della 59° sessione, che si e'  svolta  a
Vienna, la Commission on Narcotic Drugs (CND), con decisione 59/5, in
data  18  marzo  2016,  ha  approvato  l'inclusione  della   sostanza
Para-Metil-4-METILAMINOREX (4,4'-DMAR), nella  Schedule  II,  di  cui
alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; 
  Considerato  che  nella  lista  delle  sostanze  narcotiche   sotto
controllo internazionale,  Yellow  List,  redatta  dell'International
Narcotics Control Board (INCB), 53° edizione,  le  seguenti  sostanze
sono tutte espressamente nominate nella Section 1: Alfametilfentanil,
Alfametiltiofentanil,   3-Metilfentanil   e   3-Metiltiofentanil,   a
differenza  di  quanto  avviene  nella  tabella  I  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990,   dove   le   sostanze
3-METILFENTANIL e 3-METILTIOFENTANIL sono posizionate  nella  colonna
«altra    denominazione»,    in    corrispondenza     rispettivamente
dell'Alfametilfentanil e dell'Alfametiltiofentanil; 
  Considerato inoltre che, nella stessa edizione della citata  Yellow
List, la sostanza MORFINA-N-OSSIDO e'  espressamente  nominata  nella
Section 1, a differenza di quanto avviene nella tabella I del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  dove  non   risulta
espressamente indicata, ma  e'  piuttosto  da  intendersi  ricompresa
nella categoria «Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad
"azoto prevalente" tra i quali i derivati N-ossimorfinici  (quale  la
N-ossicodeina)»; 
  Tenuto conto che la Commission on Narcotic Drugs (CND) in  data  18
marzo 2016, nell'ambito della  59°  sessione,  che  si  e'  svolta  a
Vienna, ha approvato l'inclusione  della  sostanza  FENAZEPAM,  nella
Schedule  IV,  di  cui  alla  Convenzione  del  1971  sulle  sostanze
psicotrope; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 4 febbraio 2016; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 19 aprile 2016 favorevole: 
    all'inserimento delle seguenti sostanze nella Tabella I di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: 
      OCFENTANIL;   MDMB-   CHMICA;   ADB   CHMINACA;   ADB-FUBINACA;
ACETILFENTANIL; 
      UR-144;    BB-22;     5F-PB22;     AB-CHMINACA;     5-MeO-EIPT,
Cumil-5F-PINACA, DALT, 5-APB NBOMe, 4-MMA NBOMe, 4-EA NBOMe,  3,4-DMA
NBOMe,   AFLOQUALONE,    FLUBROMAZOLAM,    METILMETAQUALONE    (MMQ);
APP-FUBINACA; 5F APP PINACA; 5F APP PICA; ETILFENIDATO; 4,4  -  DMAR;
MORFINA-N-OSSIDO; 
    alla ricollocazione nella colonna  «denominazione  comune»  della
Tabella I di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990  e  all'eliminazione  delle  stesse  dalla  colonna   «altra
denominazione» della stessa tabella, delle sostanze: 3-METILFENTANIL;
3-METILTIOFENTANIL; 
    all'inserimento nella Tabella IV di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 della sostanza FENAZEPAM; 
  Vista la nota in data 17 novembre 2015,  EWS  362/15,  del  Sistema
nazionale di allerta precoce, del  Dipartimento  Politiche  Antidroga
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   relativa   alla
segnalazione di un decesso, registrato nel gennaio  2014,  nel  Regno
Unito,  correlato  all'assunzione  della  sostanza   2-MeO-DIFENIDINA
(MXP); 
  Vista la nota in data 26 ottobre  2015,  EWS  352/15,  del  Sistema
nazionale di allerta precoce, del  Dipartimento  Politiche  Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa ad un  caso  di
intossicazione acuta, rilevato in Italia, nel mese  di  giugno  2015,
per assunzione della sostanza MITRAGININA, alcaloide  presente  nella
pianta MITRAGYNA SPECIOSA (Kratom); 
  Vista la nota informativa in data 13 novembre 2015, EWS 358/15, del
Sistema nazionale di  allerta  precoce,  del  Dipartimento  Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  riporta
l'individuazione per la prima volta in Italia,  nel  mese  di  luglio
2015, in materiale sequestrato a Bolzano,  della  sostanza  IBOGAINA,
alcaloide psicoattivo,  che  si  estrae  dalle  radici  della  pianta
TABERNANTHE IBOGA; 
  Vista la nota in data 9 febbraio 2016, con  cui  la  Prefettura  di
Prato ha comunicato che la sostanza AB-FUBINACA e' risultata presente
nei liquidi biologici di un paziente ricoverato, nel pronto  soccorso
dell'ospedale Careggi a Firenze,  nel  febbraio  2016,  con  riferite
allucinazioni  uditive  e  visive,  instabilita'  di   deambulazione,
tremore agli arti e vomito; 
  Viste le note in data 17 giugno 2014 e 30 luglio 2015, EWS 320/14 e
EWS 342/15, con cui il Sistema  nazionale  di  allerta  precoce,  del
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, ha trasmesso  numerose  segnalazioni  di  rinvenimento  sul
mercato illecito di  delle  sostanze  cannabimimetiche,  analoghi  di
struttura derivanti da INDOL-3-CARBOSSAMIDE e analoghi  di  struttura
derivanti da INDAZOL-3- CARBOSSAMIDE; 
  Vista la nota del 16 settembre 2015, con cui l'AIFA  ha  informato,
su  richiesta  di  questa  Direzione  Generale,  che  non   risultano
medicinali autorizzati in Italia, nell'Unione europea, contenenti  la
sostanza  FENBUTRAZATO,  che  rientra  nella   classe   di   sostanze
amfetaminiche  ed  e'  pertanto  in  grado  di  determinare  abuso  e
dipendenza; 
  Vista la nota del 9 febbraio 2016, con cui l'Ambasciata d'Italia ad
Ottawa ha segnalato la  diffusione  in  territorio  canadese  di  una
diversione d'uso, in ambito ricreativo, della sostanza oppiacea W-18; 
  Vista la nota 16 settembre con cui l'AIFA ha confermato gli effetti
avversi  e  il  rischio  di  abuso  e  dipendenza   riferibili   alla
PROPILESEDRINA, che appartiene alla classe delle amfetamine  e  trova
attualmente  collocazione  nella  tabella  IV  e  nella  tabella  dei
medicinali - sezione B,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, in quanto impiegata nella  fabbricazione  del
farmaco antiepilettico Barbesaclone; 
  Ritenuto opportuno mantenere tale collocazione  nella  tabella  dei
medicinali - sezione B,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, a motivo del citato utilizzo; 
  Ritenuto altresi' necessario,  in  considerazione  del  rischio  di
abuso,  limitarne   e   specificarne   l'utilizzo   esclusivo   nella
fabbricazione di Barbesaclone; 
  Viste le note del 8 ottobre 2015 e del 21 dicembre 2015 con cui  la
societa'  Grunenthal  Italia  s.r.l.  ha  chiesto   l'inclusione   di
SUFENTANIL per  somministrazioni  ad  uso  sublinguale  nell'allegato
III-bis, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990, che elenca i medicinali per la terapia del  dolore,  ed  il
conseguente inserimento nella Tabella dei medicinali - sezioni A e D; 
  Tenuto  conto  della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea del 18 settembre  2015,  che  ha  accordato  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale «ZALVISO-Sufentanil»,  con
indicazioni per la  gestione  del  dolore  post-operatorio  acuto  da
moderato a severo in pazienti adulti; 
  Ritenuto opportuno, in base alla citata  indicazione  di  utilizzo,
inserire nell'allegato III-bis di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, il SUFENTANIL, per  somministrazione  ad  uso
sublinguale e di  procedere  al  conseguente  inserimento,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3-bis, nella tabella dei  medicinali  sezione  D,
delle  composizioni  per  somministrazione   sublinguale   contenenti
Sufentanil, contrassegnate con doppio  asterisco,  che  ne  specifica
l'utilizzo nella terapia del dolore; 
  Considerato che attualmente la  sostanza  SUFENTANIL  e'  collocata
nella tabella dei medicinali sezione A e risulta pertanto  necessario
inserire,  in  riferimento  ad  essa,  il  contrassegno  con   doppio
asterisco, previsto per i medicinali  utilizzati  nella  terapia  del
dolore,  limitatamente   alle   composizioni   per   somministrazione
sublinguale; 
  Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanita',  resi  con  note
del 15 e 24 marzo 2016; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 17 maggio 2016, favorevole: 
  All'inclusione nella Tabella I di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: 2-MeO-DIFENIDINA  (MXP);
MITRAGININA;   MITRAGYNA   SPECIOSA   pianta   (Kratom),    IBOGAINA;
TABERNANTHE  IBOGA  pianta;  AB-FUBINACA;   Analoghi   di   struttura
derivanti da INDOL-3-CARBOSSAMIDE; Analoghi di struttura derivanti da
INDAZOL-3-CARBOSSAMIDE; FENBUTRAZATO; W-18; 
  Al mantenimento nella Tabella dei medicinali  -  sezione  B,  della
sostanza PROPILESEDRINA, limitatamente e specificamente  per  il  suo
utilizzo nella fabbricazione di  Barbesaclone  con  l'apposizione  di
specifica nota di esclusione di utilizzo, diverso dalla fabbricazione
di Barbescaclone; 
  All'inserimento  nell'allegato  III-bis  di  cui  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   di   SUFENTANIL   per
somministrazione ad uso sublinguale; 
  All'inserimento  nella  tabella  dei  medicinali  -  sezione  A  di
contrassegno con doppio asterisco  (**)  previsto  per  i  medicinali
utilizzati nella terapia del dolore, al Sufentanil limitatamente alle
composizioni per uso sublinguale; 
  All'inserimento nella tabella dei  medicinali  -  sezione  D  delle
composizioni per somministrazione sublinguale contenenti  Sufentanil,
contrassegnate con doppio asterisco (**); 
  Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti  delle  tabelle
degli stupefacenti, in adesione alle  Convenzioni  internazionali,  a
tutela della salute pubblica, e di dover procedere  all'aggiornamento
dell'elenco dei  medicinali  di  cui  allegato  III-bis,  a  garanzia
dell'accesso alla terapia del dolore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    2-MeO-DIFENIDINA, denominazione comune, 
      1-(1-(2-metossifenil)-2-feniletil)piperidina,     denominazione
chimica, 
      MXP, altra denominazione; 
    3,4-DMA NBOMe, denominazione comune, 
      1-(3,4-Dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]propan-2-amina,
denominazione chimica, 
      N-(orto-metossibenzil)-3,4-dimetossimfetamina,            altra
denominazione; 
    3-METILFENTANIL, denominazione comune, 
      N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propioanilide,   denominazione
chimica; 
    3-METILTIOFENTANIL, denominazione comune, 
      N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]4-piperidil]propionanilide,
denominazione chimica; 
    4,4-DIMETILAMINOREX,denominazione comune, 
      para-metil-4-metilaminorex, denominazione chimica, 
      4,4'-DMAR, altra denominazione; 
    4-EA NBOMe, denominazione comune, 
      1-(4-Etilfenil)-N-[(2-metossifenil)metil]propan-2-amina,
denominazione chimica, 
      N-(orto-Metossibenzil)-4-etilamfetamina, altra denominazione; 
    4-MMA NBOMe, denominazione chimica, 
      N-[(2-Metossifenil)metil]-N-metil-1-(p-tolil)propan-2-amina,
denominazione chimica, 
      N-(orto-Metossibenzil)-4-metilmetamfetamina,              altra
denominazione; 
    5-APB NBOMe, denominazione comune, 
      1-(Benzofuran-5-il)-N-[(2-metossifenil)metil]propan-2-amina,
denominazione chimica, 
      N-(orto-Metossibenzil)-5-(2-aminopropil)benzofurano,      altra
denominazione; 
    5F-APP-PICA, denominazione comune, 
      N-(1-amino-1-ossi-3-fenilpropan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-ind
ol-3-carbossamide, denominazione chimica, 
      PX-1, altra denominazione; 
    5F-APP-PINACA, denominazione comune, 
      N-(2-amino-1-benzil-2-ossi-etil)-1-(5-fluoropentil)indazol-3-ca
rbossamide, denominazione chimica, 
      PX-2, altra denominazione; 
    5F-PB22, denominazione comune, 
      Chinolin-8-il       1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossilato,
denominazione chimica; 
    5-MeO-EIPT, denominazione comune, 
      N-etil-N-(2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil)propan-2-amina,
denominazione chimica, 
      N-Etil-N-isopropil-5-metossitriptamina, altra denominazione; 
    AB-CHMINACA, denominazione comune, 
      N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-
indazol-3-carbossamide, denominazione chimica; 
    AB-FUBINACA, denominazione comune, 
      N-(1-amino-3-metil-1-ossibutan-2-il)-1-[(4-fluorofenil)metil]in
dazol-3-carbossamide, denominazione chimica; 
    ACETILFENTANIL, denominazione comune, 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamide,
denominazione chimica, 
      desmetil-fentanil, altra denominazione; 
    ADB-CHMINACA, denominazione comune, 
      N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-i
ndazol-3-carbossamide, denominazione chimica; 
    ADB-FUBINACA, denominazione comune, 
        N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofenil)me
til]-1H-indazol-3-carbossamide, denominazione chimica; 
    AFLOQUALONE, denominazione comune, 
      6-Amino-2-(fluorometil)-3-(2-metilfenil)-3H-chinazolin-4-one,
denominazione chimica, 
      HQ-495, altra denominazione; 
    Analoghi  di  struttura  derivanti   da   INDAZOL-3-CARBOSSAMIDE,
denominazione comune; 
    Analoghi  di   struttura   derivanti   da   INDOL-3-CARBOSSAMIDE,
denominazione comune; 
    APP-FUBINACA, denominazione comune, 
      N-(1-amino-3-fenil-1-ossipropan-2-il)-1-[(4-fluorofenil)metil]-
1H-indazol-3-carbossamide, denominazione chimica; 
      BB-22, denominazione comune, 
      1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3 acido  carbossilico-8-chinolinil
estere], denominazione chimica; 
    CUMIL-5F-PINACA, denominazione comune, 
      1-(5-Fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-carboss
amide, denominazione chimica, 
      SGT-25, altra denominazione; 
    DALT, denominazione comune, 
      N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina,
denominazione chimica, 
      N,N-dialliltriptamina, altra denominazione; 
    ETILFENIDATO, denominazione comune, 
      etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il) acetato, denominazione chimica; 
    FENBUTRAZATO, denominazione comune, 
      2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etil          2-fenilbutanoato,
denominazione chimica; 
    FLUBROMAZOLAM, denominazione comune, 
      8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4
]benzodiazepina, denominazione chimica; 
    IBOGAINA, denominazione comune, 
      12-metossibogamina, denominazione chimica, 
      endabuse, altra denominazione; 
    MDMB-CHMICA, denominazione comune, 
      Metil-3,3-dimetil-2-«[(1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il)carboni
l]amino»butanoato, denominazione chimica, 
      N-«[1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il]carbonil»-3-metil-valina,
metil estere, altra denominazione; 
    METILMETAQUALONE ), denominazione comune, 
      3-(2,4-dimetilfenil)-2-metilchinazolin-4-one,     denominazione
chimica, 
      MMQ, altra denominazione; 
    MITRAGININA, denominazione comune, 
      16,17-dideidro-9,17-dimetossi-17,18-seco-20-alfa-ioimban-16-car
bossiacido metilestere, denominazione chimica; 
    MITRAGYNA SPECIOSA pianta (Kratom), denominazione comune; 
    MORFINA-N-OSSIDO, denominazione comune, 
      N-ossimorfina, denominazione chimica, 
      genomorfina, altra denominazione; 
    OCFENTANIL, denominazione comune, 
      (N-(2-fluorofenil)-2-metossi-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]ace
tamide), denominazione chimica; 
    TABERNANTHE IBOGA pianta, denominazione comune; 
    UR-144, denominazione comune, 
      [(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanone],
denominazione chimica; 
      W-18, denominazione comune, 
    4-Cloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]-piperidin-2-ilidene)benzenesu
lfonamide, denominazione chimica, 
      MAB-CHMINACA, altra denominazione. 
  2. Sono eliminate dalla colonna «altra denominazione» della  stessa
tabella,   le   sostanze   3-Metilfentanil   in   corrispondenza   di
Alfametilfentanil  e   3-Metiltiofentanil,   in   corrispondenza   di
Alfametiltiofentanil. 
  3. Nella Tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: 
    Fenazepam. 
  4. Nella Tabelle dei medicinali, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,  sono
inseriti: 
  Nelle sezione A: 
    dopo la sostanza Sufentanil: 
      Sufentanil  (**)  -   limitatamente   alle   composizioni   per
somministrazioni ad uso sublinguale. 
  Nella sezione B: 
    dopo la nota: «I sali  delle  sostanze  iscritte  nella  presente
tabella, in tutti i  casi  in  cui  questi  possono  esistere»  -  la
seguente nota di esclusione di utilizzo diverso  dalla  fabbricazione
di Barbesaclone riferita alla sostanza Propilesedrina: 
      Sono espressamente  esclusi  dalla  presente  tabella  utilizzi
della Propilesedrina diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone. 
  Nella sezione D: 
    dopo  la  nota:  «COMPOSIZIONI  per   somministrazioni   ad   uso
transdermico contenenti buprenorfina **;» la seguente nota: 
      COMPOSIZIONI  per   somministrazioni   sublinguali   contenenti
Sufentanil(**). 
  5.  Nell'allegato  III-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito, secondo l'ordine alfabetico, il seguente medicinale: 
  Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale.