IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e, in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma 10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12 che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalita' previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la «Direttiva recante criteri, modalita' e procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza, efficacia, parita' di trattamento, trasparenza e pubblicita'; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016, prot. n. 5703; Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n. 7514-P; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo 2016, prot. n. 4778; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.