Art. 3
Provvedimento attributivo di contributi economici
1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante
provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti
pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di
gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.
2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito
RAEE).
3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con
cadenza annuale.
4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita', le
procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse
stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.