Art. 3 Provvedimento attributivo di contributi economici 1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE). 3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale. 4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita', le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.