Art. 4 Interventi di sviluppo tecnologico 1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a: massimizzare la quantita' di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014. 3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.