Art. 4 
 
 
                 Interventi di sviluppo tecnologico 
 
  1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i  contributi
economici sono finalizzati  all'implementazione  tecnologica  per  il
raggiungimento  degli   obiettivi   di   recupero   minimi   previsti
nell'allegato V del decreto legislativo  n.  49  del  2014  e  devono
offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il  profilo  tecnico,
economico e ambientale. 
  A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a: 
    massimizzare la quantita' di materia recuperabile  o  riciclabile
in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e  trattamento  dei
RAEE; 
    ottimizzare il  consumo  energetico  dei  processi  di  recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE; 
    ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di  recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE; 
    ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
  2. Gli interventi di recupero,  riciclaggio  e  trattamento  devono
comportare un effettivo  incremento  del  livello  tecnologico  degli
impianti rispetto  alle  migliori  pratiche  disponibili  allo  stato
dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto  legislativo  n.  49  del
2014. 
  3.  Tra  gli  interventi  non  sono  contemplate   le   innovazioni
tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari  al  recupero,  tra
cui la cernita e il deposito.