Art. 4
Interventi di sviluppo tecnologico
1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i contributi
economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il
raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti
nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono
offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico,
economico e ambientale.
A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a:
massimizzare la quantita' di materia recuperabile o riciclabile
in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei
RAEE;
ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE;
ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE;
ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono
comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli
impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato
dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del
2014.
3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni
tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari al recupero, tra
cui la cernita e il deposito.