IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il comma  11-quinquies  dell'art.  38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 (di seguito:  decreto-legge  n.  133/2014),  in
base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico  sono
definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore
valorizzazione dell'energia  da  cogenerazione  ad  alto  rendimento,
ottenuta a seguito  della  riconversione  di  impianti  esistenti  di
generazione  di  energia  elettrica  a  bioliquidi  sostenibili,  che
alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti; 
  Considerato che il medesimo comma 11-quinquies  stabilisce  che  la
predetta maggiore  valorizzazione  e'  riconosciuta  nell'ambito  del
regime di  sostegno  alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  come
disciplinato in attuazione dell'art. 30, comma  11,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita' alla
disciplina dell'Unione europea in materia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007,  n.
20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE  sulla  promozione  della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  sul  mercato
interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo 5 settembre  2011  (di
seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011)  di  definizione  del
nuovo regime di sostegno per la  cogenerazione  ad  alto  rendimento,
emanato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge  23  luglio
2009, n. 99, e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato UE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020; 
  Vista la Comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce  le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE; 
  Considerato che la cogenerazione ad alto  rendimento  ha  costi  di
produzione  dell'energia  superiore  al  prezzo  di   mercato   della
corrispondente forma di energia, e che in  ragione  di  cio',  tenuto
conto dell'art. 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio  dell'11  febbraio  2004,  la  cogenerazione  ad  alto
rendimento e' incentivata con il meccanismo disciplinato dal  decreto
ministeriale 5 settembre 2011; 
  Considerato che gli esistenti  impianti  a  bioliquidi  sostenibili
presentano costi di  generazione  dell'energia  elettrica  elevati  e
variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi,  e  cio'
rende aleatorio l'apporto di tali impianti, e  pertanto,  sulla  base
del comma 11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, e'
opportuno  favorirne  la  conversione   a   cogenerazione   ad   alto
rendimento, onde assicurare che il  mancato  apporto  in  termini  di
produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito
nell'assetto cogenerativo ad alto rendimento,  che  concorrera'  agli
obiettivi al 2020 in materia di efficienza  energetica  stabiliti  in
sede comunitaria; 
  Ritenuto opportuno, anche ai  fini  del  rispetto  della  normativa
europea sugli aiuti di Stato di cui ai  citati  Regolamento  (UE)  n.
651/2014  e  Comunicazione   (2014/C   200/01),   che   la   maggiore
valorizzazione  di  cui  al  comma  11-quinquies  dell'art.  38   del
decreto-legge n. 133/2014 vada intesa come possibilita' di  ammettere
all'incentivo spettante ai nuovi impianti di  cogenerazione  ad  alto
rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti
a  bioliquidi,   tuttavia   commisurando   l'entita'   del   sostegno
all'incidenza dell'investimento di riconversione  rispetto  a  quello
per nuovi  impianti,  in  modo  da  evitare  ogni  discriminazione  e
assicurare  che  il  sostegno  sia  effettivamente  commisurato  alle
necessita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto,  in  attuazione  del  comma  11-quinquies
dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, stabilisce  condizioni  e
modalita' per il riconoscimento, nell'ambito del regime  di  sostegno
alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento  disciplinato  dal  decreto
ministeriale 5  settembre  2011  e  in  conformita'  alla  disciplina
dell'Unione  europea  in  materia,  di  una  maggiore  valorizzazione
dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a  seguito
della riconversione di impianti esistenti di generazione  di  energia
elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o
artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti. 
  2. Possono accedere alla maggiore valorizzazione di cui al comma  1
gli  esercenti  impianti  di  generazione  di  energia  elettrica   a
bioliquidi  sostenibili,  in  esercizio  al  12  novembre  2014   che
alimentano siti industriali o artigianali. 
  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si intende  che  un
impianto  a  bioliquidi  sostenibili  alimenta  siti  industriali   o
artigianali se l'esercente  dell'impianto  a  bioliquidi  sostenibili
dimostra, mediante esibizione al Gse  di  idonea  documentazione,  di
aver fornito annualmente,  a  imprese  industriali  e  artigiane  con
codice ATECO Div. da 10  a  32,  almeno  nel  2013  e  nel  2014,  in
alternativa: 
    a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia
elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi; 
    b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno  il  30%  del
calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi; 
    c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere  a)
e b), in  misura  complessivamente  pari  al  30%  del  totale  delle
medesime  energie  prodotte  dall'impianto  utilizzando  combustibili
bioliquidi. 
  4. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui al  presente
decreto, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili  riconvertito
in unita' di cogenerazione ad alto rendimento asservita  al  medesimo
sito deve,  a  seguito  della  conversione,  soddisfare  entrambe  le
seguenti condizioni: 
    a) rispetto delle condizioni per l'accesso al regime di  sostegno
per la cogenerazione  ad  alto  rendimento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  5  settembre  2011,  verificato
annualmente dal Gse  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  medesimo
decreto; 
    b)  l'esercente  dell'impianto  riconvertito  dimostra,  mediante
esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni  anno
energia   elettrica   e   calore   utile   cogenerato,   in    misura
complessivamente pari ad almeno il  60%  del  totale  delle  medesime
energie prodotte dall'impianto, alle medesime imprese  industriali  e
artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva  effettuata  la
cessione di cui al comma 3, o a  imprese  con  gli  stessi  requisiti
ubicate nella medesima area industriale o artigiana  nella  quale  e'
ubicato l'impianto. 
  5. Il rispetto delle condizioni minime di cui al  comma  3  e  alla
lettera b) del comma 4 viene verificato sulla base di dati e  misure,
precisati dal Gse nelle procedure di cui all'art. 5.