Art. 2 Modalita' specifiche di accesso 1. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si applicano le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011. In tale ambito, ai fini della valutazione preliminare di cui all'art. 7 dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011, secondo modalita' precisate nelle procedure di cui all'art. 5, i soggetti interessati precisano altresi': a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione; b) Le caratteristiche dell'impianto prima e dopo la riconversione; c) Gli elementi necessari alla verifica di quanto previsto all'art. 1 e all'art. 3.