Art. 2 
 
                   Modalita' specifiche di accesso 
 
  1. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si
applicano le modalita' previste dal decreto ministeriale 5  settembre
2011. In tale ambito, ai fini della valutazione  preliminare  di  cui
all'art. 7  dello  stesso  decreto  ministeriale  5  settembre  2011,
secondo modalita' precisate nelle procedure  di  cui  all'art.  5,  i
soggetti interessati precisano altresi': 
    a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione; 
    b)   Le   caratteristiche   dell'impianto   prima   e   dopo   la
riconversione; 
    c) Gli  elementi  necessari  alla  verifica  di  quanto  previsto
all'art. 1 e all'art. 3.