Art. 3 
 
                        Condizioni di accesso 
 
  1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal  presente
decreto i seguenti interventi di conversione: 
    a) Interventi su impianti a bioliquidi gia' cogenerativi, la  cui
conversione consiste nella  sostituzione  del  bioliquido  con  altro
combustibile di alimentazione (riconversione a)); 
    b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi,  la  cui
conversione consiste nella  sostituzione  dei  bioliquidi  con  altro
combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto  in
cogenerativo (riconversione b)); 
    c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti  a
bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente  riutilizzabili,
con installazione di un nuovo impianto  cogenerativo,  ai  sensi  del
decreto  ministeriale  5  settembre   2011,   alimentato   da   altro
combustibile (riconversione c)). 
  2. La capacita' di generazione dell'impianto riconvertito non  puo'
essere  maggiore  della  capacita'  di  generazione  dell'impianto  a
bioliquidi prima della riconversione. 
  3. Per  l'impianto  riconvertito  deve  essere  comunicata  al  Gse
l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019.  Entro  la
stessa data, deve essere  comunicata  al  Gse  l'avvenuta  cessazione
dell'operativita' dell'esistente impianto a bioliquidi. 
  4. In tutti i casi,  l'impianto  riconvertito  deve  rispettare  le
condizioni per l'accesso  al  regime  di  sostegno  previsto  per  la
cogenerazione ad alto rendimento di cui  al  decreto  ministeriale  5
settembre 2011.