Art. 3 Condizioni di accesso 1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal presente decreto i seguenti interventi di conversione: a) Interventi su impianti a bioliquidi gia' cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a)); b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in cogenerativo (riconversione b)); c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c)). 2. La capacita' di generazione dell'impianto riconvertito non puo' essere maggiore della capacita' di generazione dell'impianto a bioliquidi prima della riconversione. 3. Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data, deve essere comunicata al Gse l'avvenuta cessazione dell'operativita' dell'esistente impianto a bioliquidi. 4. In tutti i casi, l'impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l'accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.