Art. 7 
 
 
                Istanza di concessione della garanzia 
                       e procedura istruttoria 
 
  1. La Societa' cedente invia al Ministero e  al  gestore,  mediante
Posta  elettronica  certificata,  l'istanza  di   concessione   della
garanzia, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito  web  del
Ministero e del gestore, corredata dalla seguente documentazione: 
  a) il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione  e
i codici ISIN dei Titoli senior oggetto di garanzia; 
  b) il regolamento dei  titoli  e  i  contratti  dell'operazione  di
cartolarizzazione; 
  e) i documenti attestanti il rilascio  del  rating  in  conformita'
alle procedure delle agenzie di rating  (ad  es.  new  issue  report,
pre-sale report o similari); 
  d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non  oltre
il  quindicesimo   giorno   lavorativo   precedente   a   quello   di
presentazione della richiesta; 
  e) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante  della
Societa' cedente  a  trasmettere  tempestivamente  la  documentazione
attestante il  trasferimento  dei  titoli  junior,  ed  eventualmente
mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti  oggetto
dell'operazione   di   cartolarizzazione,   corredata    da    idonea
attestazione della societa' di revisione; 
  f) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante  della
Societa' cedente a comunicare o a procurare  che  sia  comunicata  al
gestore ogni modifica del regolamento  dei  titoli  e  dei  contratti
dell'operazione di cartolarizzazione. 
  2. Sono  dichiarate  improcedibili  dal  gestore  le  richieste  di
garanzia presentate su moduli difformi da quello di cui  al  comma  1
e/o  non  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  della   Societa'
cedente. 
  3. Il gestore procede,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione all'istruttoria delle singole richieste entro  quindici
giorni lavorativi, valutando la sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni per l'ammissione alla garanzia dello  Stato  previsti  dal
decreto-legge e dal presente decreto. L'esito dell'istruttoria  viene
tempestivamente trasmesso al  Ministero  ai  fini  dell'adozione  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  concessione
della garanzia dello Stato. 
  4.  L'efficacia  della  garanzia  dello  Stato  e'  sospensivamente
condizionata al  trasferimento  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto-legge. Qualora le condizioni di cui all'art. 8, comma 1,  non
siano realizzate entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto
di concessione della garanzia dello Stato, la Societa' cedente decade
dall'ammissione al beneficio  della  garanzia  e  la  richiesta  deve
essere nuovamente presentata. 
  5. Il gestore trasmette al Soggetto indipendente, per le  finalita'
di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge, copia delle istanze  di
concessione della garanzia con la relativa documentazione.