Art. 7 Istanza di concessione della garanzia e procedura istruttoria 1. La Societa' cedente invia al Ministero e al gestore, mediante Posta elettronica certificata, l'istanza di concessione della garanzia, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Ministero e del gestore, corredata dalla seguente documentazione: a) il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei Titoli senior oggetto di garanzia; b) il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione; e) i documenti attestanti il rilascio del rating in conformita' alle procedure delle agenzie di rating (ad es. new issue report, pre-sale report o similari); d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non oltre il quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello di presentazione della richiesta; e) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Societa' cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, corredata da idonea attestazione della societa' di revisione; f) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Societa' cedente a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del regolamento dei titoli e dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione. 2. Sono dichiarate improcedibili dal gestore le richieste di garanzia presentate su moduli difformi da quello di cui al comma 1 e/o non sottoscritti dal legale rappresentante della Societa' cedente. 3. Il gestore procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione all'istruttoria delle singole richieste entro quindici giorni lavorativi, valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla garanzia dello Stato previsti dal decreto-legge e dal presente decreto. L'esito dell'istruttoria viene tempestivamente trasmesso al Ministero ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concessione della garanzia dello Stato. 4. L'efficacia della garanzia dello Stato e' sospensivamente condizionata al trasferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Qualora le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, non siano realizzate entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di concessione della garanzia dello Stato, la Societa' cedente decade dall'ammissione al beneficio della garanzia e la richiesta deve essere nuovamente presentata. 5. Il gestore trasmette al Soggetto indipendente, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge, copia delle istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.