IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
  Vista la domanda presentata, in data 30  maggio  2014  dall'impresa
«Makhteshim Chemical Works Ltd», rappresentata in Italia dall'impresa
«Makhteshim Agan Italia Srl», con sede legale in Grassobbio (BG), via
Zanica  n.  19,  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione   del
prodotto  fitosanitario  MCW  4849,  ai  sensi  dell'art.   33,   del
regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  contenente  le   sostanze   attive
Dimetomorf e Rame metallo,  indicando  l'Italia  quale  Paese  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che le imprese sopra citate
hanno  modificato  la  propria  denominazione   sociale   in   «Adama
Makhteshim LTD» con sede in P.O.Box 60, Beer Sheva, Israele e  «Adama
Italia Srl» con sede in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza attiva Dimetomorf e' stata considerata approvata a norma del
regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle  medesime
condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2015/232   della
Commissione del 13 febbraio 2015 recante modifica al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
approvazione della sostanza attiva composti  del  rame,  fino  al  31
gennaio 2018, alle  medesime  condizioni  di  cui  allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report  -  DRR)  messo  a  disposizione  degli  Stati  membri,  della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e del richiedente,  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in 15 gennaio 2016; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2016 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico aggiuntivi da presentarsi entro 18  mesi
dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  13  giugno  2016  con  la  quale
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter  autorizzativo  ed  ha  comunicato  di  voler  variare   la
denominazione del prodotto in «Quantum R-OK»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2018, l'impresa «Adama Makhteshim LTD» con sede in P.O.Box  60,  Beer
Sheva, Israele, rappresentata in Italia  dall'impresa  «Adama  Italia
Srl» con sede in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19,  e'  autorizzata,
ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in
commercio il prodotto fitosanitario denominato «Quantum R-OK» con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1
- 5 - 10. 
  Il prodotto in questione preparato nello stabilimento  dell'impresa
«S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa», in Cotignola (RA); 
  importato in confezioni pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento
estero dell'impresa estera «Cinkama», in Celje, Slovenja; 
  confezionato negli stabilimenti delle imprese: 
    «IMC Limited» - Malta; 
    «Sipcam Spa» - Salerano sul Lambro (LO); 
    «Kollant Srl» - Maniago (PN). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16283. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma 27 giugno 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco