IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                      E LE AUTONOMIE CON DELEGA 
               IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, al comma 29, l'istituzione di
un  Fondo  speciale  destinato  al  soddisfacimento  delle   esigenze
prioritariamente  di  natura  alimentare  e   successivamente   anche
energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e al  comma  32,
la concessione ai residenti di cittadinanza italiana che  versano  in
condizione di maggiore disagio economico di una  Carta  acquisti  con
onere a carico dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che ha previsto l'istituzione, per l'anno 2014, presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di un «Fondo per i nuovi nati» al fine di
contribuire alle spese per  il  sostegno  di  bambini  nuovi  nati  o
adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; 
  Visto il comma 216 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013,
che ha previsto che il beneficio  della  Carta  acquisti  di  cui  al
citato art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esteso anche  ai
cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  ovvero  familiari  di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea  non  aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  Considerato che sul predetto Fondo per i nuovi nati, ai  sensi  del
richiamato art. 1, comma 201, della  legge  n.  147  del  2013,  sono
confluite le risorse, disponibili alla data  dell'entrata  in  vigore
della medesima legge 147/2013, del soppresso «Fondo  per  il  credito
per i nuovi nati» di cui all'art. 4  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e all'art. 12 della legge 12 novembre 200l, n. 183; 
  Considerato che il piu' volte citato articolo l, comma  20l,  della
legge 147/2013  ha  previsto  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  per  l'erogazione   dei
contributi nei limiti delle disponibilita'  del  Fondo,  l'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  di  riferimento  e  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio
2016 concernente la nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 febbraio 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio  On.  le
dott. Enrico Costa e' conferito l'incarico per gli affari regionali e
le autonomie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
25 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n.  579,  in
data 3 marzo 2016, con  il  quale  all'On.  le  dott.  Enrico  Costa,
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  e'  conferita  la
delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia; 
  Ritenuta l'esigenza,  ai  fini  del  piu'  efficiente  ed  efficace
impiego  delle  limitate  risorse  disponibili,   di   destinare   le
provvidenze del piu' volte menzionato Fondo al sostegno  delle  spese
per la cura di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a  famiglie
residenti che versano in condizione di maggior disagio economico; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 16 settembre 2008,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, emanato ai sensi del citato  art.  81,  comma  33,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, concernente i criteri e  le  modalita'
per la concessione della «Carta acquisti»; 
  Considerato che l'utilizzo dello strumento della Carta acquisti  di
cui al richiamato art. 81, comma 32, del  decreto-legge  n.  112  del
2008 semplifica gli adempimenti per i beneficiari  e  costituisce  la
modalita' di attuazione  piu'  efficace  e  conveniente  al  fine  di
contribuire alle spese per  il  sostegno  di  bambini  nuovi  nati  o
adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in  condizioni
di maggior disagio economico; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Considerato  che  il  valore   dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE) occorrente  per  fruire  della  predetta
Carta acquisti, concessa per valori inferiori ad una soglia  di  euro
6.781,76  nel  2014  ed  euro  6.795,38  nel  2015,  rappresenta  uno
strumento idoneo per l'identificazione  delle  famiglie  residenti  a
basso reddito, di cui al piu' volte citato art. 1, comma  201,  della
legge 147 del 2013; 
  Rilevato che  le  risorse  disponibili  offerte  dal  citato  fondo
ammontano ad Euro 27.776.846,45; 
  Visto, altresi',  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in data 25 novembre 2013, con il quale e' stato ripartito il
«Fondo per le politiche per la famiglia» per l'anno  2013  prevedendo
di destinare, tra l'altro, la somma  pari  ad  Euro  5.750.000,00  in
favore delle famiglie residenti e a basso reddito, con nuovi nati; 
  Considerato, quindi, che la somma totale da destinare  alla  misura
sopra descritta risulta pari ad Euro 33.526.846,45; 
  Considerato che le risorse sopracitate sono state allocate sul cap.
894 «Fondo per  i  nuovi  nati»  del  Centro  di  responsabilita'  15
«Politiche  della  Famiglia»  del  bilancio   di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016; 
  Vista la nota prot. 6310 del 24 settembre 2015  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali   -   Direzione   generale   per
l'inclusione e le politiche sociali; 
  Considerato che, sulla base degli elementi informativi forniti  con
la predetta nota, il numero di bambini nuovi nati nel 2014 che  hanno
goduto di almeno un accredito sui sistemi Carta acquisti ordinaria  e
Carta acquisti straordinaria risulta,  alla  data  del  17  settembre
2015, pari a 114.168; 
  Considerato che alla data del presente decreto  i  minori  adottati
italiani e stranieri nelle annualita' 2011, 2012 e 2013 sono in media
pari a 3.740 unita' per ciascuno degli anni solari; 
  Ritenuto che per il 2014 possa ipotizzarsi un  numero  di  adottati
pari a quello medio registrato nelle annualita' precedenti; 
  Vista la lettera del 19 novembre 2015 con  la  quale  l'Ufficio  di
Gabinetto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha
trasmesso al Ministero dell'economia e delle  finanze  una  bozza  di
decreto concernente il  menzionato  Fondo  per  i  nuovi  nati,  gia'
firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con  delega
alle politiche della famiglia; 
  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  del  5   gennaio   2016   concernente   le
osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro sulla predetta bozza di provvedimento; 
  Vista la lettera del 14 gennaio 2016 con la quale  il  Dipartimento
per le politiche della famiglia  ha  inviato  al  piu'  volte  citato
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  una  nuova  versione
dello schema di decreto in parola, che tiene conto delle osservazioni
come sopra formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista  la  nota  in  data  3  febbraio  2016  con  la   quale,   in
considerazione della nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro
senza portafoglio, il piu' volte menzionato Dicastero  del  lavoro  e
delle politiche sociali ha  restituito  la  predetta  nuova  versione
dello schema di decreto di cui trattasi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Destinatari, entita' e modalita' di erogazione del beneficio 
 
  1. E' concesso un  contributo,  una  tantum,  per  il  sostegno  di
bambini  nati  nel  corso  dell'anno  2014  appartenenti  a  famiglie
residenti a basso reddito, di cui all'art. 1, comma 201, della  legge
147 del 2013. 
  2. A tal fine  l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,
secondo  direttive  impartite  dalle   Amministrazioni   responsabili
nell'ambito dei poteri di direttiva  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera C), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  n.
89030 del 16 settembre 2008 e successive modifiche  ed  integrazioni,
dispone l'accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti
di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008
nati o adottati nel corso del 2014. 
  3. A norma del citato art. 1, comma 201, della  legge  n.  147  del
2013, il beneficio di cui  al  comma  1  e'  concesso  anche  per  il
sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito
che sono stati eventualmente adottati nel corso  dell'anno  2014.  Le
direttive di cui al comma 2 prendono in considerazione  le  modalita'
anche non informatizzate per disporre l'accredito  del  beneficio  in
tali eventualita'. 
  4. L'importo unitario della misura aggiuntiva di  cui  al  presente
decreto e' pari ad euro 275,00. 
  5. L'importo di cui al comma 4 e' attribuito sulle  Carte  Acquisti
gia' concesse in favore di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 con
il primo accreditamento utile successivo alla data  di  scadenza  del
termine di cui al comma 6. 
  6. L'importo di cui al comma 4 e'  altresi'  concesso  sulle  Carte
Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le  cui  richieste
sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  7. Le risorse di cui all'art. 3 non utilizzate  per  il  versamento
degli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite  proporzionalmente
tra tutti i beneficiari con l'ultimo accreditamento disposto  per  le
Carte Acquisti nel 2016. 
  8. Laddove, a conclusione della presentazione  delle  richieste  di
cui al comma 6, le risorse  da  destinare  al  beneficio  di  cui  al
presente decreto risultino insufficienti a  coprire  l'intera  platea
dei beneficiari,  l'importo  di  cui  al  comma  4  e'  adeguatamente
rideterminato.