Art. 3 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le  risorse  del
Fondo per la prevenzione del rischio  sismico  viene  effettuato  con
procedure informatizzate che prevedono: 
    a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui
al comma 7  dell'art.  5  dell'ordinanza  n.  3907/2010,  degli  atti
relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica  di
cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e  delle  analisi
della  Condizione  Limite  per  l'Emergenza  di   cui   all'art.   18
dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344; 
    b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici  ricadenti
nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di  condizioni
ostative previste dall'art. 2, commi 2  e  3,  dell'ordinanza  del  9
maggio  2016,  n.  344,  e  la  descrizione   delle   caratteristiche
dell'immobile  presenti  nelle  schede  di  verifica  sismica  e,  in
particolare, dell'indice di rischio sismico; 
    c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel  proprio
territorio con l'attestazione  dell'assenza  di  condizioni  ostative
previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del  9  maggio
2016, n. 344, e la descrizione  delle  caratteristiche  previste  nel
modello  di  richiesta  di  contributo   di   cui   all'allegato   4,
dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, con calcolo automatico  del
punteggio e del contributo massimo concedibile; 
    d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione
civile dei  resoconti  annuali  delle  attivita'  secondo  i  modelli
riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 
    e) uno strumento  di  supporto  per  trasformare  gli  indici  di
rischio sismico derivanti  dalle  verifiche  sismiche  effettuate  ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
marzo 2003, n.  3274,  in  indici  di  rischio  coerenti  con  quelli
derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai  sensi  delle  Norme
tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale  del  14
gennaio 2008. 
  2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di  cui  al  comma  3,
dell'art. 1, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, relativi  agli
studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite
per l'Emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica  di
cui al comma 7 dell'art. 5 della citata  ordinanza  del  13  novembre
2010, n. 3907. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016 
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reg.ne prev. n. 2005