Art. 3 1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono: a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344; b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico; c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile; d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto; e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008. 2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2005