IL CONSIGLIO 
               dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione» e ss.mm.ii; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni» come modificato dal decreto  legislativo  25  maggio
2016,  n.  97  recante  la   «Revisione   e   semplificazione   delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39   recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia  di
contratti pubblici richiesti dal  mercato  vigilato  in  ordine  alla
corretta interpretazione e applicazione della normativa  di  settore,
con riferimento a casi concreti - fatta eccezione  per  i  pareri  di
precontenzioso di cui all'art. 211 del richiamato decreto legislativo
n. 50/2016 - costituisce uno  strumento  di  supporto  alle  stazioni
appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza  e  della
qualita' dell'attivita' delle stesse, anche facilitando lo scambio di
informazioni e  la  omogeneita'  dei  procedimenti  amministrativi  e
favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche; 
  Tenuto conto che l'Autorita' nazionale anticorruzione svolge  anche
un'attivita'    consultiva    nei    confronti    delle     pubbliche
amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attivita'
di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con
riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge
6 novembre 2012, n. 190  e  dai  decreti  attuativi  con  riguardo  a
fattispecie specifiche; 
  Ritenuto  che  la  funzione  consultiva  attribuita   all'Autorita'
nazionale  anticorruzione  debba  essere   considerata   strettamente
connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a
fornire  indicazioni  ex  ante  e  ad  orientare   l'attivita'   alle
amministrazioni, nel pieno rispetto  della  discrezionalita'  che  le
caratterizza; 
  Ritenuto  opportuno   adottare   criteri   omogenei   e   un   iter
procedimentale uniforme per  l'esercizio  della  funzione  consultiva
svolta dall'Autorita' nazionale  anticorruzione  sia  in  materia  di
prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. L'Autorita' svolge attivita' consultiva  finalizzata  a  fornire
orientamenti in ordine a particolari problematiche  interpretative  e
applicative poste dalla legge 6 novembre 2012,  n.  190  e  dai  suoi
decreti  attuativi,  nonche'  indirizzi  al  mercato  vigilato  sulla
corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di
contratti pubblici con riferimento a fattispecie  concrete  ai  sensi
dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque,  al  di
fuori dei  casi  in  cui  e'  previsto  il  rilascio  dei  pareri  di
precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto. 
  2. L'attivita' consultiva e' esercitata: 
  a) quando la  questione  di  diritto  oggetto  della  richiesta  ha
carattere di novita'; 
  b) quando la soluzione alla problematica giuridica  sollevata  puo'
trovare applicazione a casi analoghi; 
  c)  quando  la  disposizione  normativa  oggetto  della   richiesta
presenta una particolare complessita'; 
  d)  quando  la  richiesta  sottoposta  all'Autorita'  presenta  una
particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico; 
  e) quando i profili problematici individuati  nella  richiesta  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  e/o  in  relazione   agli
obiettivi generali di  trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione
perseguiti dall'Autorita', appaiono particolarmente significativi.