Art. 5 Archiviazione delle richieste 1. L'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 4 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte. 2. I provvedimenti di archiviazione sono comunicati ai soggetti richiedenti preferibilmente mediante posta elettronica e se non disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Qualora le richieste oggetto di archiviazione riguardino questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di atti a carattere generale o per l'avvio di attivita' di vigilanza.