Art. 7 
 
                        Parere in forma breve 
 
  1. Il parere puo' essere reso in forma breve nei  casi  in  cui  la
questione giuridica oggetto della  richiesta  non  necessita  di  uno
specifico   approfondimento   istruttorio,   perche'   di    pacifica
interpretazione  ed  in  quanto  oggetto   di   precedenti   pronunce
dell'Autorita' e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e  gia'
condivisi dalla stessa. 
  2. Il  dirigente  dell'ufficio  sottopone,  cumulativamente  e  con
cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti  in  forma  breve
per  la  successiva  trasmissione  ed  approvazione  da   parte   del
Consiglio. 
  3. Una volta approvato dal Consiglio, il  parere  e'  comunicato  a
firma del dirigente alle parti interessate.