Art. 7 Parere in forma breve 1. Il parere puo' essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perche' di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell'Autorita' e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e gia' condivisi dalla stessa. 2. Il dirigente dell'ufficio sottopone, cumulativamente e con cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti in forma breve per la successiva trasmissione ed approvazione da parte del Consiglio. 3. Una volta approvato dal Consiglio, il parere e' comunicato a firma del dirigente alle parti interessate.