Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 194/95. 
  2. Il Centro «Anadiag Italia  S.r.l.»  e'  tenuto  a  comunicare  a
questo Ministero l'indicazione precisa delle  tipologie  delle  prove
che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.